Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010 |
Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2011. (Deliberazione n. 17600). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; Viste le proprie delibere n. 17.120 e n. 17.121 del 30 dicembre 2009 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2010 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2011, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Delibera:
Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2011, un contributo denominato «contributo di vigilanza»: a) le Societa' di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996; b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto; c) le societa' di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2011 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere d) e f), del stesso decreto legislativo n. 58/1998; d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attivita' di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis), dello stesso decreto legislativo n.58/1998; e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201; f) le societa' di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2011, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998; g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005; h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998; i) la Borsa Italiana S.p.a.; l) la MTS S.p.a.; m) la Monte Titoli S.p.a.; n) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.; o) i Soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati: o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani; o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2011, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia. p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2011; q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere f) e g), che alla data del 2 gennaio 2011, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2010 ed il 1° gennaio 2011, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998; r) le societa' di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2011, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (in vigore in base al regime transitorio previsto dall'art. 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 39/2010); s) le societa' di intermediazione mobiliare, le banche e le societa' di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2011, all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 58/1998; t) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validita' alla data del 2 gennaio 2011; u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998; v) l'organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998. |
| Art. 2 Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Milano, 28 dicembre 2010
Il Presidente vicario: Conti |
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