Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 dicembre 2010
Modalita' operative per l'erogazione dei contributi, nel settore dell'autotrasporto, a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e a favore delle iniziative per la formazione professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonche' ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49);
Visto il comma 28 dell'art. 83-bis teste' richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalita' di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;
Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7 milioni di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di 9 milioni di euro, secondo quanto previsto dal citato art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche;
Visti in particolare rispettivamente l'art. 2, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e l'art. 4. comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica maggio 2009, n. 84, in base ai quali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 3816 del 29 luglio 2009 con il quale si e' provveduto all'impegno delle risorse pari a 9 milioni di euro per le aggregazioni imprenditoriali e 7 milioni di euro per la formazione professionale;
Visto l'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, con cui si e' aggiunto al termine del citato comma 28 dell'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la seguente disposizione: «le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista le Convenzioni prot. 16102 e prot. 16106 in data 23 febbraio 2010, stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, e dell'art. 3, comma 1, decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009 n. 272, come successivamente modificate dagli Atti Aggiuntivi prot. 78894 e prot. 78893 in data 30 settembre 2010, e registrate dalla Corte dei conti in data 18 ottobre 2010 rispettivamente ai numeri 003573 e 003574, con le quali il Ministero ha affidato a RAM la gestione operativa delle istruttorie relative all'attuazione dei citati regolamenti n. 84/2009 e n. 83/2009;
Tenuto conto dei lavori della Commissione, effettuati sulla base dell'istruttoria RAM, per la valutazione delle istanze presentate dalle imprese per accedere ai benefici per le aggregazione delle imprese e la formazione professionale nel settore, nei quali e' emerso che per il primo beneficio sono state presentate solo dieci domande, delle quali sette dichiarate finanziabili per un importo di circa 100.000,00 euro di contributo, ivi incluse le spettanze RAM, mentre per l'incentivo alla formazione sono state presentate duecentotredici domande, delle quali centosettantuno dichiarate finanziabili per un importo di circa 8,4 milioni di euro disponibili per tale beneficio, ivi incluse spettanze RAM;
Considerato che vi sono state domande di contributo per la formazione professionale che sono state rigettate dalla citata Commissione e che per le stesse appare opportuno costituire una riserva, di importo non superiore a 500.000,00 euro, per far fronte ad eventuali accoglimenti dei ricorsi proponibili avverso tali rigetti;
Ritenuto necessario definire i termini per l'avvio di ulteriori progetti di aggregazione imprenditoriale e di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto da incentivare con le risorse rimanenti, una volta soddisfatte tutte le istanze presentate ai sensi dei citati decreti ministeriali del 6 novembre 2009 e ritenute ammissibili;

Decreta:

Art. 1
Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 3-quater della legge 1° ottobre 2010, n. 163, di conversione del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, le risorse da destinare all'agevolazione delle aggregazioni imprenditoriali e la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, gia' a suo tempo impegnate nell'anno finanziario 2009, ammontano complessivamente e indifferentemente a 16 milioni di euro.
2. Una parte delle risorse di cui al punto 1, a completa copertura delle attivita' gia' concluse ai sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre 2009 per un importo non superiore a 8,5 milioni di euro (di cui 8,4 milioni per la formazione e 100.000,00 per l'aggregazione) e' destinata alla erogazione delle domande di contributo per l'aggregazione delle imprese e la formazione professionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto ministeriale 6 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009, e nei termini del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2009, come modificati dal decreto ministeriale 11 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010 e dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010.
3. Una parte delle risorse di cui al punto 1, per un importo non superiore a 500.000,00 euro, e' destinata a soddisfare le richieste di contributo giudicate inammissibili da parte della Commissione di Valutazione, nella eventualita' che le stesse dovessero essere riammesse in base ad un possibile accoglimento di un ricorso presentato avverso il provvedimento di inammissibilita'.
4. Le rimanenti risorse di cui al punto l, per un importo non inferiore a 7 milioni di euro, sono destinate a finanziare, secondo le modalita' e le condizioni indicate nei decreti del Presidente della Repubblica maggio 2009, numeri 83 e 84, ulteriori progetti di aggregazione o di formazione da attuare secondo i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3.
 
Art. 2

Processi di aggregazione imprenditoriale: finalita', beneficiari,
termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi per i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore della legge 1° ottobre 2010, n. 163, ovvero per operazioni gia' avviate, ma non concluse, alla data medesima, i soggetti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, i quali comprovino il possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo del medesimo decreto e producano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ivi prevista.
Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, societa' controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.
In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. L'intensita' massima del contributo e' pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. Ai benefici si accede mediante domanda da presentarsi, utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e corredata di tutta la documentazione ivi prevista, entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenuta inammissibile.
 
Art. 3

Formazione professionale: beneficiari, finalita', intensita' del
contributo, termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, i soggetti beneficiari, nonche' le finalita', l'intensita' del contributo e i requisiti sono quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272.
In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
Qualora in sede di istruttoria la documentazione allegata alla domanda dovesse risultare incompleta, verra' inviata all'impresa, per una sola volta, la relativa richiesta di integrazione, a cui l'impresa dovra' ottemperare nel termine di quindici giorni mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risposta mancante o incompleta ovvero di invio della documentazione richiesta oltre il suddetto termine, l'istanza verra' ritenuta inammissibile.
L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
L'attivita' formativa e' finanziabile esclusivamente qualora sia avviata successivamente alla presentazione della domanda, e comunque dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 4, comma 4.
3. L'impresa richiedente puo' conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
 
Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' istruttoria e di gestione dei contributi per l'aggregazione imprenditoriale e di quelli per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. Una Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa' RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto:
a) ammette le imprese al beneficio per l'aggregazione collocandole in un apposito elenco, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa;
b) approva i progetti di formazione presentati e ne da' comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.
3. L'erogazione dei contributi all'aggregazione avverra', al termine degli adempimenti previsti dal presente decreto, previa verifica della documentazione presentata, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 novembre 2009, n. 273, oltre al possesso del requisito di iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, atto notarile da cui risulti il processo di aggregazione e originali delle fatture quietanzate. Tale documentazione dovra' essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2011.
4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, data entro la quale dovra' anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza.
5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Societa' RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, provvede a determinare l'entita' del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.
Ove al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per l'aggregazione e la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi per entrambi i contributi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per l'aggregazione e la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 4, fatte salve eventuali economie realizzatesi nell'utilizzo delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 2.
 
Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.
In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sara' revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.
2. Le imprese che hanno fruito dei contributi per i processi di aggregazione saranno parimenti tenute alla restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 39
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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