Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 dicembre 2010
Ricostituzione della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale», e in particolare i commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 29, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle stesse amministrazioni; il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; la verifica della perdurante utilita' di ciascun organismo ai fini dell'eventuale proroga di durata dello stesso;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti presso le predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223/2006, venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e in sede di concessione della proroga dovranno, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Vista la propria relazione in data 20 maggio 2010 sull'attivita' svolta, tra gli altri, dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, per la quale si e' valutata positivamente la perdurante utilita' e se ne e' proposta la proroga;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», e successive modificazioni, il quale definisce i principali compiti assegnati alla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
Considerato che l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007 prevede che la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007, e che, conseguentemente, la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, nominata con decreto del Ministero della salute 26 luglio 2007, ha esercitato le sue funzioni fino al 21 luglio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, con il quale e' stata disposta la proroga di due anni del precedente termine di durata, tra gli altri, della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
Ritenuto necessario, per tutto quanto precedentemente esposto, ricostituire la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, nella composizione specificata dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86/2007;
Ritenuto opportuno, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento della Commissione, prevedere che le riunioni della stessa si svolgano in via ordinaria mediante videoconferenza;
Acquisite la designazioni dei componenti rimessa alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con nota prot. n. 559 del 23 novembre 2010, e la designazione del componente rimessa alla competenza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota prot. n. 12193 del 6 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e' cosi' ricostituita:
componenti individuati dal Ministro della salute:
prof. Paolo Arullani, presidente dell'Universita' «Campus Bio-Medico» di Roma;
prof. Giuseppe Benagiano, dipartimento di scienze ginecologiche, perinatologia e puericultura, policlinico «Umberto I - Universita' La Sapienza» di Roma;
prof. Enrico Bollero, direttore generale delle attivita' dell'azienda ospedaliera policlinico «Tor Vergata»;
prof. Cesare Catananti, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' Cattolica di Roma;
dott.ssa Vanesa Gregorc, dirigente medico, responsabile clinico dell'unita' di ricerca su neoplasie polmonari presso il dipartimento di oncologia del «San Raffaele» di Milano;
prof. Carlo Gaudio, direttore dipartimento cuore e grossi vasi «A. Reale», Universita' «La Sapienza» di Roma;
prof. Bruno Gridelli, direttore istituto «ISMETT UMPC» di Palermo;
prof. Franco Locatelli, dipartimento di onco-ematologia pediatrica e medicina trasfusionale, ospedale pediatrico «Bambin Gesu'»;
prof. Giovanni Lucignani, professore ordinario di diagnostica delle immagini e radioterapia, Universita' di Milano;
prof. Giovanni Muto, direttore dell'unita' operativa di urologia, ospedale «San Giovanni Bosco» di Torino;
prof. Massimo Pistolesi, dipartimento medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio, Universita' di Firenze;
prof. Riccardo Vigneri, professore ordinario di endocrinologia, direttore delladivisione clinicizzata di endocrinologia, facolta' di medicina e chirurgia, Universita' di Catania;
prof. Alberto Zangrillo, direttore dell'unita' operativa di anestesia e rianimazione cardio-toraco-vascolare, presso l'IRCCS «San Raffaele» di Milano, professore scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Universita' «Vita e salute San Raffaele»;
componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
prof. Ottavio Alfieri, professore associato di cardiochirurgia primario divisione di cardiochirurgia, presso l'IRCCS «San Raffaele» di Milano;
componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:
prof. Antonio Benedetti, professore ordinario di gastroenterologia, preside della facolta' di medicina e chirurgia, Universita' Politecnica delle Marche di Ancona - rappresentante regione Marche;
prof. Giuseppe Dessi', dirigente medico specialista in ortopedia e traumatologia presso A.O. «Brotzu» di Cagliari - rappresentante regione Sardegna;
prof. Antonio Famulari, professore ordinario di chirurgia generale, direttore U.O.C. trapianti d'organo, Universita' degli studi di L'Aquila - rappresentante regione Abruzzo;
prof. Gianfranco Gensini, professore ordinario di medicina interna e cardiologia, preside della facolta' di medicina e chirurgia, Universita' degli studi di Firenze - rappresentante regione Toscana;
prof. Karl Albert Kob, dirigente medico della provincia autonoma di Bolzano - rappresentante province autonome di Trento e Bolzano;
prof. Giuseppe Lembo, professore ordinario di scienze tecniche mediche applicate, Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma, primario di U.O. complessa di complicanze internistiche della malattia neurologica IRCCS «Neuromed (Pozzilli)», direttore del dipartimento di angio-cardio neurologia IRCCS «Neuromed» polo Molise dell'Universita' «La Sapienza» di Roma, Pozzilli (Isernia) - rappresentante regione Molise;
prof. Alessandro Liberati, professore associato di statistica medica, Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia - rappresentante regione Emilia-Romagna;
dott.ssa Giada Li Calzi, dirigente segreteria tecnica assessorato della salute - Ufficio di Gabinetto Regione siciliana - rappresentante Regione siciliana;
prof. Celestino Pio Lombardi, professore associato Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Unita' operativa di chirurgia generale ed endocrina del policlinico «A. Gemelli» di Roma - rappresentante regione Lazio;
prof.ssa Liliana Minelli, professore di igiene generale e applicata, Universita' degli studi di Perugia - rappresentante regione Umbria;
dott.ssa Gabriella Paoli, dirigente responsabile settore comunicazione ricerca e sistema informativo sanitario regionale, regione Liguria - rappresentante regione Liguria;
dott. Giampietro Rupolo, direttore sanitario azienda ospedaliera di Padova - rappresentante regione Veneto;
prof. Marco Salvatore, professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia, facolta' di medicina e chirurgia Universita' degli studi «Federico II» di Napoli - rappresentante regione Campania;
prof. Francesco Paolo Schena, professore ordinario di nefrologia, Universita' degli studi di Bari - rappresentante regione Puglia;
dott.ssa Caterina Tridico, dirigente responsabile dell'unita' organizzativa programmazione e sviluppo piani della regione Lombardia - rappresentante regione Lombardia.
 
Art. 2

1. Le riunioni della commissione sono presiedute dal Ministro della salute prof. Ferruccio Fazio o, in sua assenza, da un vice presidente eletto dall'assemblea su indicazione del Ministro.
2. Il Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione e coadiuva il presidente o, in sua assenza, il vice presidente, nel coordinamento dei lavori. Assicura, inoltre, le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa della Commissione.
3. Alle riunioni della Commissione partecipano come componenti aggregati, senza diritto di voto:
il presidente dell'ISS;
un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL;
il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici;
il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati;
un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
4. I capi Dipartimento e i direttori generali del Ministero della salute possono essere invitati ad intervenire alle riunioni della Commissione, quando si discuta della programmazione dell'attivita' di ricerca nelle materie di rispettiva competenza.
5. In relazione alle tematiche oggetto di trattazione, il Ministro della salute puo' individuare uno o piu' esperti in materia di ricerca sanitaria chiamati a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni della Commissione.
 
Art. 3

1. Salvo sia ritenuta opportuna la contestuale presenza fisica dei partecipanti, le riunioni della Commissione si svolgono in via ordinaria mediante videoconferenza.
2. Con regolamento interno la Commissione provvede a disciplinare le modalita' operative relative allo svolgimento dei lavori.
 
Art. 4

1. La Commissione dura in carica fino al 21 luglio 2012.
 
Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione alla Commissione, di cui all'art. 1 del presente decreto, e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
2. L'onere derivante dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti a Roma, ove previsto per legge, gravera' sul capitolo 3125, piano gestionale 3, del bilancio del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2010, e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.
 
Art. 6

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
 
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