Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 255
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;
Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di beni immobili e di impianti
di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):
a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);
b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).
2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi', compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo
dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278. S.O:
«Art. 10(Impianti di interesse pubblico). - Il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
provvedere alla realizzazione di impianti di particolare
interesse pubblico per la raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la
disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei
valichi di frontiera e nei principali porti.
L'esecuzione degli impianti puo' essere affidata in
concessione agli enti di sviluppo o, nelle zone in cui
questi non operano, a cooperative o loro consorzi e ad
associazioni di produttori agricoli.
Per l'approvazione dei progetti, la concessione e
l'esecuzione dei lavori riguardanti tali impianti, si
applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche di
bonifica.
La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a
loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli
nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi
prevalente interesse pubblico.
La gestione degli impianti di cui al precedente comma
puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle
quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione
superiore al 50 per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono
applicabili anche per gli impianti di interesse nazionale
di cui all'art. 21, secondo comma, ultima parte della legge
n. 2 giugno 1961, n. 454.
Le modalita' da osservarsi per la gestione senza fini
di lucro degli impianti sono stabilite con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i
Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.».
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale
approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
17 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1°
febbraio 1963, e' il seguente:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno
stabilite le norme di attuazione del presente statuto e
quelle relative al trasferimento all'amministrazione
regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia
Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».
- L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e'
riportato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248:
«Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».
Note all'art. 1:
- L'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e'
riportato nella nota al titolo.



 
Art. 2
Operazioni di consegna

1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.
3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.
4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.
 
Art. 3
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.
2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
 
Art. 4
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 5
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi', 10 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Gal0an, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
ELENCO A
(previsto dall'art. 1, comma 1)

1) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD)
Compendio, ubicato in Comune di Codroipo frazione Rivolto, costituito da fabbricati e impianti. Dati catastali
Catasto Terreni:
Comune di Codroipo
f.m. 39 mappale 100 ente urbano di mq. 25000
Catasto Fabbricati:
Comune di Codroipo
- f.m. 39 - mappale 100 - sub.1 - z.c.2 - categoria D8
- f.m. 39 - mappale 100 - sub. 2 - z.c.2 - categoria A3 cl.2 vani 5
Proprieta': Demanio patrimoniale indisponibile dello Stato con sede in Roma
2) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO)
Compendio, ubicato in Comune di Cormons via Mariano 31, costituito da fabbricati e impianti.
Dati tavolari
Partita Tavolare 3983, c.t. 1°, di Cormons
pp.cc.numeri 924/5 - 919/3 - 919/4
quota 1/1: Demanio dello Stato - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste Dati catastali
Catasto Terreni
Comune di Cormons - Comune Censuario di Cormons
- f.m. 16 mappale 924/5 ente urbano di mq. 40687
- f.m. 16 mappale 919/3 strade fondiario di mq. 1037
- f.m. 16 mappale 919/4 strade fondiario di mq. 326
Catasto Fabbricati
Comune di Cormons
- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub.1 - categoria A3 - cl.2 - vani 5,5
- sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub. 2 - categoria D8
Proprieta': Demanio dello Stato Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
 
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