Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 29 dicembre 2010 |
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.342 che semplifica le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio; Visto il decreto ministeriale 07 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione Provinciale; Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n.25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente Decreto in materia del 10 febbraio 2005 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano; Ritenuta la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da applicare nella Provincia di Milano ed nella Provincia di Monza - Brianza; Consultate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, che hanno convenuto di non modificare le tariffe che sono state applicate nel corso del corrente anno e di procedere alla rideterminazione delle stesse a partire dal 1° gennaio 2011; Considerato il seguente indicatore economico: l'indice ISTAT del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
Decreta:
le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza, che in allegato costituiscono (parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento: dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari al 12% sugli importi pubblicati nel precedente decreto. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 29 dicembre 2010
Il direttore provinciale: Weber |
| Allegato
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE NELLA PROVINCIA DI MILANO E NELLA PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA Art. 1. PRESTAZIONI IN ECONOMIA
I lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai lavoratori che espletano l'attivita' di facchinaggio (riuniti o meno in Societa' o Cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore: dal 1° gennaio 2011 € 128,00 (centoventotto/00) che corrispondono per ogni ora feriale a 16,00 (sedici/00).
Art. 2. TARIFFE AL PESO LORDO
I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci, sono definite tra il committente e l'appaltatore nel rispetto del CCNL di categoria e, comunque, nel rispetto della tariffa di cui all'art. 1.
Art. 3. LAVORO STRAORDINARIO
E' considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione prevista dal CCNL applicato sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.
ART. 4. LAVORI ESEGUITI OLTRE I CONFINI DEL COMUNE
Rimborso spese di trasporto - Per i lavori eseguiti fuori del territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la societa' (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o della societa'), e sempreche' tali lavori siano eseguiti in maniera saltuaria e/o occasionale e la distanza tra la sede abituale di lavoro e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verra' riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potra' essere inferiore a quanto previsto dal CCNL, sempreche' il trasporto non venga assicurato dal committente Rimborso spese di vitto e mensa - Per i lavori eseguiti fuori dal territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la societa' (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o societa'), il committente riconoscera' un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore lavorative, € 7,00 (sette/00), sempreche' non venga fornita dal committente la possibilita' di utlizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilita' di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte dei prestatore d'opera, lo stesso e' obbligato a servirsene. Il costo convenzionale "pasto" vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti ove non previsto dal CCNL applicato.
ART. 5. LAVORI ESEGUITI ENTRO I CONFINI DEL COMUNE
I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente al commissionario In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciute € 0,70 (zero/70) per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa, ove non previsto dal CCNL applicato.
ART. 6. LAVORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE
Le tariffe di cui agli art. 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17 % (diciassette per cento), intendendosi cosi' comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antiinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sara' sostenuto dal datore di lavoro secondo le eventuali previsioni del CCNL applicato e dalla normativa vigente. La percentuale di maggiorazione sara' pari al 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.
ART. 8. DISTANZE ED ALTEZZE
Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festivita' nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 saranno maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.
ART. 8. LAVORO NOTTURNO
Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40 % (quaranta per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.
ART. 9. LAVORO PRESTATO NELLA GIORNATA DI SABATO
Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che si svolgono nella giornata di sabato, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35 % ( trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.
ART. 10. ASSICURAZIONI SOCIALI - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - ISTITUTI CONTRATTUALI
Le Cooperative o le societa' interessate alle attivita' di facchinaggio, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festivita', gratifica natalizia, ecc. e quanto previsto dal CCNL applicato. Le tariffe di cui ai precedenti art.1 e 2 sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti tanto per prestatori d'opera che espletano la propria attivita' nel settore del facchinaggio riuniti ed operanti in cooperative, societa' ed organismi similari, quanto per i facchini liberi esercenti.
ART. 11. ALTRE OPERAZIONI NON PREVISTE
In caso di disaccordo, le parti potranno chiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro nel rispetto della normativa vigente.
ART. 12. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Restano salve le condizioni di miglior favore per i prestatori d'opera che espletano la propria attivita' nel settore del facchinaggio.
ART. 13. SERVIZI DI POTABAGAGLI PRESSO AEROPORTI
Le tariffe per il servizio di potabagagli presso aeroporti vengono stabilite come segue: scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'Aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg. 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e da determinarsi fra le parti. ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto a). ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna, bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto a). Sosta del tacchino su richiesta del cliente oltre i primi quindici minuti € 4,50 (quattro/50) per ogni quindici minuti o frazione.
ART. 14. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO
La committente e' tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione fattura
ART. 15. COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE
Ai sensi dellart. 10, le tariffe previste dagli art. 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli art. 3,4,6,7,8, e 9 sono composte secondo le previsioni normative e contrattuali di riferimento, nonche' i costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio e agli oneri fiscali e societari.
INFORTUNIO - MALATTIA E MATERNITA
Il trattamento economico spettante al prestatore d'opera e relativo alla malattia, maternita' ed infortunio, deve rispettare le disposizioni della normativa vigente, degli Enti Previdenziali e del CCNL applicato anche nei limiti temporali previsti dal CCNL di riferimento. |
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