Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2011
Rettifica dell'articolo 2 dei disciplinari di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Murgia», «Daunia», «Puglia», «Salento», «Valle d'Itria» e «Tarantino».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti 25 ottobre 2010, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2010, con i quali sono stati da ultimo modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Murgia» e «Daunia»;
Visti i decreti 3 novembre 2010, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2010, con i quali sono stati da ultimo modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini «Puglia» e «Salento»;
Visto il decreto 3 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 2010, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Valle d'Itria»;
Visto il decreto 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Tarantino»;
Vista la richiesta pervenuta dalla Regione Puglia, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 2 dei disciplinari di produzione delle sopra citate Indicazioni Geografiche Tipiche, in particolare per prevedere l'utilizzo della tipologia «rosato» per i vini qualificati con il nome di un vitigno a bacca nera, che era stato erroneamente omesso nell'ambito della formulazione dei citati disciplinari;
Ritenuta accoglibile la predetta richiesta di rettifica, intesa a sanare la carenza dei richiamati disciplinari di produzione;
Tenuto altresi' conto che e' in fase di pubblicazione il decreto ministeriale decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, con il quale in particolare sono stabilite le nuove disposizioni in merito alla gestione dei codici dei vini in questione;

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di rettifica, l'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Murgia», «Daunia», «Puglia», «Salento», «Valle d'Itria» e «Tarantino», modificati da ultimo con i decreti richiamati in premessa, e' integrato con il seguente comma:
«I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.»
 
Art. 2

1. Con successivo provvedimento sara' aggiornato l'elenco dei codici, previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, con l'integrazione dei codici relativi alle tipologie «rosato» di cui all'art. 1 del presente decreto, anche tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa.
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, i produttori, gli enti e gli organismi interessati potranno utilizzare il codice delle corrispondenti tipologie qualificate con il nome di un vitigno a bacca nera, con la sola differenziazione che alla posizione 9 del codice deve essere indicato il numero 3 anziche' 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il Direttore generale ad interim: Vaccari
 
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