Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 gennaio 2011 |
Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina»; Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06; Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai servizi comunitari; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Coppa Piacentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9 della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.14, comma 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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