Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 gennaio 2011
Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 12 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999, con il quale l'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina»;
Visti il decreto 20 marzo 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari»ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/06;
Considerato che con Regolamento (UE) n. 1170 della Commissione del 10 dicembre 2010 e' stata accolta la modifica di cui sopra;
Considerato che l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 30 novembre 2010;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'Organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pancetta Piacentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'organismo autorizzato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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