Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 250 |
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008 - 2009). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni; Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 - 2009, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 26 ottobre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: AP VV.F. (Alte Professionalita' Vigili del fuoco), Federazione Nazionale Sicurezza CISL, SINDIR-UGL VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del fuoco), FP CGIL VV.F. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA VV.F. Direttivi e Dirigenti (Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), USPPI Dirigenti (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego), CONFSAL VV.F. (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori dei Vigili del Fuoco); Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n.203, l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana , approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulga le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'art. 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalita' e i contenuti di cui all'art. 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilita'; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonche' le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilita' a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso: 1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificita' del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti gia' previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore; 2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facolta' di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo' riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalita' di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali; c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo: 1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali e' richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilita' di immissione dall'esterno e abrogazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacita' professionale, alle peculiarita' della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare; 4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita' anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilita' per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi; e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere. 3. Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo». - Si riporta il testo degli artt. 80, 81 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 80 (Ambito di applicazione). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 81 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.». «Art. 83 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino piu' del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»: «144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009): «28. "Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195"». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»: «3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse
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| Art. 2 Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»: «10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
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| Art. 3 Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».
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| Art. 4 Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 5 Fondo di produttivita'
1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro. 2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 6 Indennita' operativa per il soccorso esterno
1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennita' operative ai fini della valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico. 2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma. 3. Le indennita' di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalita' previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attivita' legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attivita' legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno. 4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalita' e per le attivita' di cui al comma precedente. 5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 si veda nelle note della premessa. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 7 Patti per il soccorso
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,03 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio. 3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sara' stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 8 Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma 1, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si veda nelle note all'art. 2. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 9 Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».
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| Art. 10 Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed e' ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue: a) anno 2008: 17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro. 2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008. 3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1. 4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. 5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4. 6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e 7 maggio 2008, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 11 Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato
1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale. 2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si veda nelle note della premessa. - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, si veda nelle note all'art. 2.
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| Art. 12 Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale. |
| Art. 13 Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 4.453.000 per l'anno 2010 ed euro 2.312.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede: a) per l'anno 2010, quanto ad euro 1.676.000,00 a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 403.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto ad euro 465.000 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 403.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 387
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si veda nelle note alle premesse.
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