Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2011 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011 |
Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalita' di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»); Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalita' di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico; Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorita', ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici «alfabetici», costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma; Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorita' ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»); Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali - precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice - consentiva l'utilizzo, per attivita' di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli: a) presenti negli elenchi c.d. «alfabetici», per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.); b) riportati nei citati elenchi cd. «categorici» (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.); c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice; d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalita', art. 24 del Codice); Visto l'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005; Visto il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2009, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), concernente «Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005» ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l'Autorita' aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina sopra richiamata; Visto l'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha ulteriormente modificato la disciplina, novellando l'art. 130 del Codice e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato; visto che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l'istituzione di un «registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro») entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che «fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (...) in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice»; Visto che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) e' stata conseguentemente prorogata «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135» (art. 20-bis, comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010; Visto il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2010, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085) che ha prorogato l'efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009; Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, «Regolamento») che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto; Considerato che l'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali ne' per attivita' di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale; Considerato che il Regolamento qualifica «operatori» i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento); Considerato che la nuova disciplina sopra descritta si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalita' di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonche' le chiamate automatizzate senza operatore; Considerato, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalita' promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. «alfabetici» (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonche' quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. «categorici» (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005); Considerato che le modifiche apportate all'art. 130 della legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attivita' promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi «alfabetici» (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalita' di carattere promozionale resta ferma la necessita' di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice; Considerato che il Regolamento si applica agli abbonati «la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice» (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi «alfabetici» che negli elenchi c.d. «categorici» (art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento); Rilevato pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico «alfabetico» o «categorico», i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; Considerato che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento); Rilevato che gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalita', (sempreche' il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalita' anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilita' di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice; Rilevato inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalita' nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro; Rilevato che resta comunque ferma l'inutilizzabilita' del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro; Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lettera c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; Rilevato che tra i limiti e le modalita' previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice vi e' il vincolo di finalita' in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento e' consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attivita' di comunicazione telefonica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attivita' svolta dall'interessato, che e' posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreche' non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento; Rilevato che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, e' consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice); Ritenuta la necessita' di prescrivere agli «operatori», in qualita' di titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) e art.154, comma 1, lettera c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, e' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro; Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro; Riservata la possibilita' di un successivo intervento dell'Autorita' a integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Tutto cio' premesso
Il Garante ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive a tutti gli «operatori», in qualita' di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, 1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volonta' degli interessati che: a) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, cosi' come previsto dall'art. 23 del Codice; b) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, cosi' come previsto dall'art. 23 del Codice; c) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice; d) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice; 2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attivita' di comunicazioni telefoniche per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalita' risultino direttamente funzionali all'attivita' svolta dall'interessato,sempreche' non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento; 3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice). Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2011
Il presidente e relatore Pizzetti Il segretario generale De Paoli |
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