IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59; Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 24 marzo 2010, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di Festuca arundinacea denominata «Mesa II»; Vista la nota n. 12196 del 28 maggio 2010, con la quale la Ditta Repros S.r.l., in qualita' di rappresentante del costitutore, ha chiesto la modifica della denominazione della varieta' sopramenzionata da «Mesa II» a «Inferno»; Considerato che la denominazione proposta e' stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 5/2010; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo; Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di Festuca arundinacea «Mesa II», iscritta con decreto ministeriale n. 4153 del 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2010, e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: --------------------------------------------------------------------- Codice SIAN | Specie | Attuale | Nuova | | denominazione | denominazione ------------|----------------------|----------------|---------------- 11739 | Festuca arundinacea | Mesa II | Inferno ---------------------------------------------------------------------
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2011
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
|