Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Limone di Sorrento» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; Considerato che, con Regolamento (UE) n. 14 della Commissione del 10 gennaio 2011, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Limone di Sorrento», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 14 della Commissione del 10 gennaio 2011. I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 19 gennaio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Allegato
Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta "Limone di Sorrento" Art. 1.
La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" e' riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Limone di Sorrento" designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento - sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"».
Art. 3.
La zona di produzione del "Limone di Sorrento" di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri. La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. Ad ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, e' ubicata l'isola di Capri. Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli: n. 184 Punta Orlando - II S.E.; n. 196 Sorrento - I N.E.; n. 197 Positano - IV N.O.; n. 196 Isola di Capri - I S.O. PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA Penisola sorrentina. Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del "Limone di Sorrento" inizia ad est dello "Scoglio Tre Fratelli" (comune di Vico Equense), risale lungo il "Fosso Sperlonga" fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga. Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il crinale fino ad incrociare la curva di livello a quota +503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota +526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il "Rivolo Vergini". Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incrociare la "strada R. Bosco", km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva "Tuoro", km 5,78 e scende diritto verso "Rivo dell'Arco"; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al vallone Centinara. Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la strada statale "R. Bosco" in localita' Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota +277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera "Scaricatoio"; prosegue verso sud fino a incrociare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorvo e all'imbocco segue la linea di livello a quota +321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota +250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitanti di via Pontercorvo, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota +300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota +400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota +250 s.l.m. mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le localita' di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco. Dal rivo il limite superiore degrada fino al mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova. All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del monte San Costanzo fino a Petrale andando da quota +200 a + 325. Da Petrale si segue quota +325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel Golfo di Napoli - Mar Tirreno. Isola di Capri Comprende l'intero territorio di Capri ed Anacapri sino alla quota di 500 m s.l.m.
Art. 4.
Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona. I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00), di legno e leghe metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti. La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante per ettaro. La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. Nei limoneti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' nella misura massima del 15%. La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge. Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.
Art. 5.
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Limone di Sorrento", sono iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo. Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'Organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno. Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto Organismo puo' rilasciare, su conformi denunce di produzione, parziali ricevute di produzione.
Art. 6.
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando e' destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche: forma di frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media; dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr; i limoni con peso inferiore ad 85 gr, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione; peduncolo: di medio spessore e lunghezza; attacco al peduncolo: forte; umbone (apice): presente; solco apicale: assente; residuo stilare: assente; colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%; buccia (flavedo e albedo): di spessore medio; flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte; asse carpellare: rotondo, medio e semipieno; polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media; succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 25%) e con elevata acidita' (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7.
L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalita'. La I.G.P. "Limone di Sorrento" nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sull' 80% del prodotto, ovvero deve essere posta in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni: "Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.); il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio e' di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta "Limone di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare e' di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta "Limone di Sorrento" e' di colore nero. I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al nome geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti condizioni: i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto; l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare; venga dimostrato l'utilizzo della IGP "Limone di Sorrento" mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'elenco e successiva annotazione sui documenti ufficiali. Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" per i prodotti elaborati e o trasformati potra' essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta. Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art.1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta. Parte di provvedimento in formato grafico
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