Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 gennaio 2011 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (Decreto n. 12). |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana -serie generale- n.199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa"; Vista la propria delega conferita con nota n. 0052194 del 23 dicembre 2009 al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 3 dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999 n. 144, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in conformita' al Regolamento (CE) n. 1008/2008; Viste le risultanze della Conferenza di servizi sopra detta che si e' tenuta nei giorni 11 marzo 2010, 25 marzo 2010, 21 maggio 2010 e 8 giugno 2010; Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010; Vista la nota ministeriale n. 5393 del 21 dicembre 2010 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione; Vista la nota ministeriale n. 5394 del 21 dicembre 2010, con la quale viene comunicato ai vettori Meridiana e Alitalia CAI, alle societa' di gestione degli aeroporti di Milano Linate, Roma Fiumicino, Cagliari, Alghero ed Olbia, che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; Vista la nota ministeriale n. 5395 del 21 dicembre 2010 con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con la Regione Sardegna tra i quali i collegamenti Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; Considerata la necessita' di continuare a garantire la continuita' territoriale tra la Regione Sardegna e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico, senza procedere alla concessione del servizio aereo di linea in esclusiva e senza compensazione finanziaria;
Decreta:
Art. 1
Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diventano obbligatori a decorrere dal 27 marzo 2011. |
| Art. 3
I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, in conformita' degli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 4
A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 199 del 26 agosto 2008, limitatamente all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. |
| Art. 5
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 gennaio 2011
Il Ministro: Matteoli |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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