Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196
Testo del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Impiantistica ed attivita' di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti

1 All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)», «e localita' Cava Vitiello»; (( Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni) e )) «; Serre (SA) - localita' Valle della Masseria» sono soppresse.
2. (( Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia' posti in essere, (( procede )) sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina (( per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche i quali, )) con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. (( Alla individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorita' per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province ed i comuni interessati, il Commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per (( la finanza pubblica )) e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, (( pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, )) sono ridotti alla meta'.
(( 2.bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, fermi le procedure amministrative e gli atti gia' posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilita' delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della meta'. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalita' nel numero massimo di cinque unita'. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. ))
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;
b) e' infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria societa', conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza. (( Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». ))
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di (( tre mesi. )) Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( 7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticita' derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3 con una o piu' ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovra provinciali. ))
7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.



Riferimenti normativi
- Il testo degli articoli 1, 6, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 recante "Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, e' il seguente:
- "Art. 1. (Nomina del Sottosegretario di Stato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri) - 1. Al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione
Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377,
all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione
in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e'
preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il
Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via
eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1
e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile,
di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale
veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia
di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in sostituzione dei Commissari
delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio
2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9
dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio
2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto,
provvede alla nomina di uno o piu' capi missione con
compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega,
che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo
le strutture di supporto sia sotto il profilo
dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e' disciplinato il subentro nelle competenze
commissariali sulla base di quanto previsto dal presente
articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a
disposizione delle gestioni esistenti. Alle attivita' di
cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse
disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale,
sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata
alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle
contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati
confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al
Sottosegretario di Stato."
"Art. 6. (Impianti di selezione e trattamento e di
termovalorizzazione dei rifiuti) - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in
ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale
acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa
societa' affidataria del servizio di gestione dei rifiuti,
che tenga conto dell'effettiva funzionalita', della
vetusta' e dello stato di manutenzione degli stessi:
Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria
Capua Vetere (CE), Avellino - localita' Pianodardine,
Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche' del
termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e'
effettuata da una Commissione composta da cinque componenti
di comprovata professionalita' tecnica, nominati dal
Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a
carico delle parti private interessate e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2.
All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1,
gli impianti di selezione e trattamento possono essere
convertiti in impianti per il compostaggio di qualita' e
per le attivita' connesse alla raccolta differenziata ed al
recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonche'
per la produzione di combustibile da rifiuti di qualita'
(CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e
nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il
Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la
realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza,
delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite
di spesa di euro 10.900.000."
Si riporta il testo degli artt. 6 ter e 9 del citato
d.l.. n.90 del 2008 come modificato dalla presente legge:
"Art. 6-ter. (Disciplina tecnica per il trattamento dei
rifiuti) - 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure
di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, e'
autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il
trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali,
all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni
caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina
prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02,
CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono
altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di
trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER
19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere
impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per
la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse,
di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di
copertura giornaliera per gli impianti di discarica in
esercizio.
1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 e'
autorizzata la realizzazione di impianti di digestione
anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga
alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti
comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 del
presente articolo sono destinati ad attivita' di recupero
ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dagli
allegati B e C alla parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, ai fini
delle successive fasi di gestione, detti rifiuti sono
sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti avente codice
CER 20.03.01."
Art. 9. Discariche - 1. Allo scopo di consentire lo
smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti
nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime
della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico
previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo
smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti
di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la realizzazione,
nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di
settore, dei siti da destinare a discarica presso i
seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita'
Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza;
Serre (SA) - localita' Macchia Soprana; nonche' presso i
seguenti comuni: Terzigno (NA) - localita' Pozzelle; Napoli
localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane);
Caserta - localita' Torrione (Cava Mastroianni); Santa
Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici
CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12;
19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto
previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e' inoltre
autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie
di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di
settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*,
nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti urbani.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al
comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o
colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER:
20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal
gestore prima del conferimento in discarica.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della
regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del
percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi
installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' alla
pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all'apertura delle discariche ed
all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato
procede alla convocazione della conferenza dei servizi che
e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre
sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso
dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini
previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si
esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette
giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza
dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si
esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 87, e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in
materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle
popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di
discarica, previa individuazione della specifica copertura
finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di
cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il
trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in
altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' cosi'
sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad
eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse
di cui all'articolo 17».
- Il testo degli articoli 25, 27 e 57 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e'
il seguente:
- "L'art. 25. (Appalti aggiudicati per l'acquisto di
acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia) (art. 12, direttiva
2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett.
f), D.Lgs. n. 158/1995) - 1. Il presente codice non si
applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati
da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che
esercitano le attivita' di cui all'articolo 209, comma 1
(acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia, se
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano un'attivita' di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed
elettricita') e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)".
"L'art. 27.(Principi relativi ai contratti esclusi) -
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte,
dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'.
L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e'
ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le
relative condizioni di ammissibilita'. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si
applica l'articolo 118."
"L'art. 57.(Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara) (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n.
537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art. 7, D. Lgs. n.
157/1995) - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi
seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella
delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli."
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
"Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti) - 1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate
condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del
decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato
attuale degli impianti stessi, fino al termine delle
attivita' di manutenzione e, comunque, non oltre il 30
settembre 2010, e' assicurata la prosecuzione di attivita'
sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso
servizi di vigilanza dinamica antincendio, il quale
continua ad operare esclusivamente con le finalita' di cui
al comma 1 dell' articolo 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio
2009, in quanto compatibile. Agli oneri derivanti dalle
previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite
di 7,2 milioni di euro nell'ambito delle disponibilita'
delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La provincia di Napoli assicura la funzionalita'
dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei
rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei
comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria societa'
provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti
dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia
di Napoli, tramite la propria societa', conferisce e tratta
prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di
competenza. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica".
"Art. 11 (Regione, province, societa' provinciali e
consorzi) - 1. Ai Presidenti delle province della regione
Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010,
sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in
materia di programmazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per
ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti
segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di
carattere generale di cui alla determinazione del
Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009
inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuita' rispetto agli atti
compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni
provinciali, anche per il tramite delle relative societa'
da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di
assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte
delle amministrazioni provinciali, prescindendo da
comunicazioni o da altre formalita' ed adempimenti
procedurali, che, in fase di prima attuazione, possono
essere amministrate anche da personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni, subentrano, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con
soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in
parte le attivita' di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti.
In alternativa, possono affidare il servizio in via di
somma urgenza, nonche' prorogare i contratti in cui sono
subentrate per una sola volta e per un periodo non
superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del
corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei confronti dei comuni delle isole del Golfo di
Napoli.
2-ter. In fase transitoria, fino e non oltre il 31
dicembre 2011, le sole attivita' di raccolta, di
spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad
essere gestite secondo le attuali modalita' e forme
procedimentali dai comuni.
3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti,
di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi
quelli derivanti dall'attuazione dell' articolo 13, comma
1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione
dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto
previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per
fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa'
provinciali di cui alla legge della regione Campania 28
marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali
soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)
e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette
Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi
evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a
tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle
province, per l'eventuale successivo inoltro alle societa'
provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti
nell'ambito territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008
dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in
particolare, le informazioni sulla residenza e sulla
composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale
banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti
a cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle societa'
provinciali, accedono alle informazioni messe a
disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti
di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
ed ai contratti di locazione. Le province, a tal fine,
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio,
possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione,
l'ausilio degli organi di polizia tributaria.
5. Ferma la responsabilita' penale ed amministrativa
degli amministratori e dei funzionari pubblici dei comuni
per le condotte o le omissioni poste in essere in
violazione dei commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter del presente
articolo, il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa
diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche
attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e
contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che possono
essere attivate a carico delle amministrazioni comunali
anche in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni,
degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione
Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a
mettersi in regola con il sistema della raccolta
differenziata, assegnandogli il termine perentorio di tre
mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva
le procedure di nomina di un commissario ad acta.
5-bis. Per gli anni 2010 e 2011, nella regione
Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria
e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni
sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle
province, anche per il tramite delle societa' provinciali,
che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio
ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi
alle attivita' di propria competenza afferenti al
trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei
rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri
relativi alle attivita' di propria competenza di cui al
comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri
sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a
copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo
ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione
delle previsioni recate dal presente comma, le
amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel
termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco,
comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti
alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni
2010 e 2011.
5-ter. Per gli anni 2010 e 2011, i soggetti a qualunque
titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti
dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante
le causali degli importi dovuti alle amministrazioni
comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni
dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due
distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno
intestato alla amministrazione comunale ed un altro a
quella provinciale, ovvero alla societa' provinciale. Gli
importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed
esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti
al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2012, nella
regione Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio
delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e
della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'
articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso
i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle
attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della
TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla
scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di
proroga o rinnovo degli stessi.
6. soppresso dalla legge di conversione 26 febbraio
2010, n. 26.
7. La gestione dei siti per i quali e' pendente
contenzioso in ordine alla relativa titolarita' e'
assegnata alle province fino all'esito dello stesso
contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti
anche mediante le Societa' provinciali ed a tal fine sono
assegnate alle province medesime, all'atto della
costituzione delle societa' provinciali, risorse
finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un
milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da
rendicontarsi mensilmente alla Unita' stralcio di cui
all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione
nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito
del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di
selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua
Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008,
ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli
impianti stessi, e' trasferito, previa assunzione con
contratto a tempo indeterminato, alle competenti societa'
provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico
impiego con tali societa'. Nelle more del trasferimento e
nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate,
di cui ai commi 7 e 9, tale personale e' assegnato, con
contratto a tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle
obbligazioni di cui al presente articolo, e' assegnata in
via straordinaria, a favore delle province, per la
successiva assegnazione alle societa' provinciali, una
somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente
nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel
limite delle disponibilita' delle contabilita' speciali di
cui all'articolo 2, comma 2.
10. Al fine di assicurare alla societa' provinciale
l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei
compiti di cui al presente decreto, il Presidente della
provincia e' autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e
nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a
revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti
fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di
destinazione al patrimonio della societa' provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte
ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle
societa' provinciali, si applicano anche in favore del
commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della
citata legge della regione Campania n. 4 del 2007, e
successive modificazioni, in caso di inerzia
dell'amministrazione provinciale."
- L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152 recante "Norme in materia ambientale"cosi' recita:
- " Art.191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi) - 1 Ferme restando le disposizioni vigenti in
materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle
attivita' produttive, al Presidente della regione e
all'autorita' d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre
giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle
ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per
garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di
inutile decorso del termine e di accertata inattivita', il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere
entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, puo' adottare in via sostitutiva tutte le
iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4.Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni, le
ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione
europea".
- L'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n.
172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonche' misure urgenti di tutela
ambientale)convertito, con modificazioni, dalla legge . 30
dicembre 2008, n. 210, dispone:
- "Art. 6.(Disciplina sanzionatoria) 1. Nei territori
in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non
autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel
sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee
ovvero incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti
ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5
metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza,
lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e'
punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se
l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione
nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti
diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che
abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel
sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non
autorizzati o incendiano i rifiuti, ovvero li immettono
nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la
reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di
rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a
cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in
essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto
da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si
tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita' di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione,
iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa
vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro
anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila
euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con
la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si
tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a
sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da
due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a
centomila euro se la discarica e' destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla
sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue
la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello
stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono
ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,
nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle
condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita' di miscelazione di
categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato
G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi,
e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o,
se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei
mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e'
punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro,
ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il
fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al
presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo,
si procede, nel corso delle indagini preliminari, al
sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di
condanna consegue la confisca del veicolo."



 
(( Art. 1-bis
Disposizioni in materia di competenze dei comuni e in materia di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa
integrata ambientale
1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) al comma 5-bis, le parole: «Per l'anno 2010», le parole: «30 settembre 2010» e le parole« per l'anno 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011», «30 settembre 2011» e « per gli anni 2010 e 2011»;
c) al comma 5-ter, le parole: «Per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010 e 2011»;
d) al comma 5-quater, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012». ))




Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1 della presente legge.



 
Art. 2
Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

(( 1. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano non oltre il termine del 31 dicembre 2011".
2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 come modificato
dalla presente legge:
- "Art. 13 (Personale dei consorzi) - 1. In relazione
alle specifiche finalita' di cui all'articolo 11, il
consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di
Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce,
entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la propria dotazione organica
in relazione alle attivita' di competenza, definite anche
in base al piano industriale. La dotazione organica e'
approvata dal Capo del Dipartimento della protezione
civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti
previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni,
anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale in
servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla
data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali
acquisiti alla stessa data, dando priorita' al personale
gia' risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001
negli ambiti territoriali provinciali di competenza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative relativamente alla definizione dei criteri
di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
per la prima attuazione del presente comma e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per
l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente
articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione
organica si applicano le disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando
l'attivazione di misure di politica attiva, anche in
applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province
autonome del 12 febbraio 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano non oltre il termine del 31
dicembre 2011.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno,
nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo
finalizzate, procedono all'assunzione del personale
occorrente a copertura dei posti della propria dotazione
organica, ove esistente, ovvero definita con le modalita'
di cui al comma 1, dando priorita' all'assunzione del
personale gia' in servizio alla data del 31 dicembre 2001
negli ambiti territoriali provinciali di competenza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative relativamente alla definizione dei criteri
di assunzione."
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, come modificato dalla
presente legge:
Art. 11. Raccolta differenziata - 1. Ai comuni della
regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di
raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti
urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento
entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31
dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti
adottato con ordinanza del Commissario delegato per
l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e'
imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei
rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per
cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo
stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli
impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando
le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina
di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni
che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle
stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i
sindaci dei comuni della regione Campania inviano
mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di
produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da
pubblicare mediante modalita' individuate dal
Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili del bilancio degli enti locali interessati e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. I Presidenti delle province della regione Campania,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adottano le necessarie iniziative per
disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta
eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si
applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere
pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche
in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni
occorrente iniziativa per favorire il compostaggio
domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse
disponibili del bilancio degli enti locali interessati e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della
grande distribuzione, delle imprese con personale
dipendente superiore a cinquanta unita' e dei mercati
all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania e'
fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i
rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati
della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa'
provinciali di cui all'articolo 20 della legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato
dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14
aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di
Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione
Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in
un unico consorzio, la cui gestione e' affidata ad un
soggetto da individuare con successivo provvedimento del
Sottosegretario di Stato. A decorrere dal 27 novembre 2010,
le funzioni del consorzio unico di cui al precedente
periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale,
in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei
rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di
gestione adottati in ambito regionale e provinciale.
Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari
all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni
afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i
corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI
sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei
rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita
contabilita'. Tali corrispettivi sono destinati
all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi
necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e' tenuto a
predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, in
collaborazione con i capi missione, una capillare campagna
di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di
raccolta differenziata nei comuni della regione Campania.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a
definire le modalita' tecniche, finanziarie ed
organizzative necessarie ad assicurare l'uniformita' di
indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della
campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A.,
gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla
popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata
attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato
provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del
bilancio del comune di Napoli.
12. Agli interventi di compensazione ambientale e
bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009
si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a
carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di
euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione,
di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1
del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente
ridotta e, per la parte di competenza della regione
Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle
medesime risorse che, per il corrispondente importo,
vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.»



 
Art. 3
Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato
dei rifiuti e di compensazione ambientale

1.Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita' 2007-2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».
(( 2.bis. A decorrere dalla data di entrata in vigere della legge di conversione del presente decreto, e' ridotto del cinquanta per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. ))



Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2 della presente legge.
- Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE e' pubblicato nella GUUE del 22 dicembre 2009 ,
L342.
- Il comma 11 dell'articolo 208 del citato Decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosi' recita:
- "11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di
emissione in atmosfera per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero
energetico."



 
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