Gazzetta n. 18 del 24 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 dicembre 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Nedeva Hristova Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere navale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Nedeva Hristova Valentina nata il 8 ottobre 1964 a Tutrakan (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere navale», conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Ingegnere navale» conseguito presso l'«Istituto di meccanica ed elettronica - Universita' Tecnica di Varna nel 1987;
Vista la documentazione relativa a esperienza professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Nedeva Hristova Valentina nata l'8 ottobre 1964 a Tutrakan (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere navale», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (solo scritta) 1) impianti termoidraulici, (solo orale) 2) impianti chimici, 3) impianti elettrici e 4) deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di mesi 15 (quindici).
Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;
Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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