Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010 |
Integrazione della delibera n. 216/00/CONS recante «Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato» e successive modificazioni, a seguito del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 366/10/CONS. (Deliberazione n. 629/10/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 9 dicembre 2010; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 4, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva accesso"), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva autorizzazioni"), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva quadro") e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 ("direttiva servizio universale"); Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; Vista la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2009, n. 11; Vista la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonche' sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni", pubblicata, unitamente agli allegati A, B e C, sul sito web del'Autorita' il 26 aprile 2010; Considerato che con la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2010, e' stato approvato il primo dei provvedimenti posti a consultazione con la menzionata delibera n. 122/10/CONS, relativo al "Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, recante le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo"; Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del secondo dei provvedimenti posti a consultazione con la citata delibera n. 122/10/CONS, relativo alle correlative integrazioni da apportare alla delibera n. 216/00/CONS al fine di adeguare le funzionalita' dei decodificatori a quanto previsto dal citato Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre; Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in esito alla consultazione pubblica sullo schema di provvedimento in questione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: Le associazioni dei consumatori hanno accolto con favore la proposta di introduzione nei decodificatori di una visualizzazione grafica della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, in quanto volta a facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti. Alcune associazioni di emittenti locali hanno proposto che la visualizzazione grafica della lista canali consenta di accedere ai canali nazionali e locali relativi allo stesso genere di programmazione nonche' di prevedere un'area relativa ai programmi delle emittenti locali non riconducibili ai generi di programmazione tematici previsti dalla legge. Al riguardo, in accoglimento delle osservazioni formulate, al fine di semplificare la ricerca da parte degli utenti e non effettuare discriminazioni tra canali nazionali e locali, si e' previsto che la visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici riguardi anche i canali locali. Inoltre, e' stata prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili in ciascuna area tecnica, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare. Gli operatori attivi su piattaforme diverse da quella terrestre (satellite e cavo) hanno rappresentato la complessita' tecnica e l'onerosita' dell'implementazione del descrittore LCN con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l'obbligatorieta' di tale meccanismo di ricerca solo per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri. In accoglimento di tale osservazione e tenuto conto che il Piano di numerazione automatica dei canali approvato con la delibera n. 366/10/CONS si applica esclusivamente alla televisione digitale terrestre, si e' ritenuto di delimitare l'ambito di applicazione delle modifiche da introdurre alla delibera n. 216 ai soli decodificatori destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri. Alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno rappresentato le problematiche di alcuni decoder digitali terrestri che, con l'impostazione abilitata per il refreshing in modalita' standby, eseguono l'aggiornamento automatico dei canali ad un'ora prefissata e con frequenza giornaliera, potendo cosi' causare l'annullamento dell'ordinamento manuale dei canali impostato dagli utenti,ed hanno sollecitato l'Autorita' a risolvere tali problematiche; Al riguardo, dagli approfondimenti effettuati in merito alla citata problematica, e' emerso quanto segue. La maggior parte dei decoder DTT disponibili sul mercato implementa la funzionalita' c.d. di refresh, che permette l'aggiornamento dei canali sintonizzati dal decoder e che puo' essere effettuato dall'utente in due modalita': manuale o automatica. Nel caso del refreshing automatico, il decoder esegue l'aggiornamento dei canali ad un'ora prefissata (solitamente alle ore 04:30 a.m.) e con frequenza giornaliera. Quando il refreshing e' impostato sui decoder in modalita' automatica il meccanismo di aggiornamento in alcuni casi puo' modificare alcune delle preferenze impostate dagli utenti , potendo cosi' risultare in potenziale contrasto con il disposto dell'art. 32, comma 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che stabilisce il diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, e con quanto previsto dagli articoli 2, comma 1 e 11, comma 4 del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre. La funzione di refreshing automatico in assenza di un ordine predefinito di numerazione dei canali digitali terrestri ha prodotto numerosi inconvenienti agli utenti, a causa dei frequenti "conflitti" di numerazione che hanno contrassegnato la situazione antecedente all'adozione del Piano di numerazione automatica dei canali. L'implementazione di tale Piano dovrebbe ragionevolmente risolvere tali disagi, in quanto i fornitori di contenuti non potranno discostarsi dalla numerazione assegnata a ciascuno di loro. Al fine di rendere effettivo il diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, e' tuttavia necessario, anche in presenza di una situazione "normalizzata" dall'implementazione del citato Piano di numerazione, che la funzionalita' di refreshing automatica sia opportunamente adeguata a tale principio. L'opzione della totale abolizione del refreshing automatico non appare perseguibile, anche alla luce del fatto che il Piano di numerazione ha previsto la riserva di un congruo spazio - quantificato nel 30 per cento di ciascun sottoblocco dei generi di programmazione - ai nuovi canali che saranno trasmessi e tale misura pro-concorrenziale sarebbe considerevolmente affievolita se si imponesse ai produttori di decoder l'obbligo di disattivare la funzione di refresh automatico, perche' in tale caso non vi sarebbe un aggiornamento della sintonizzazione automatica e le nuove offerte non sarebbero facilmente visualizzate dagli utenti a meno che non fossero inserite manualmente dagli utenti stessi. Una misura proporzionale che appare in grado di conciliare i diversi interessi sottesi - da un lato il diritto dell'utente a riordinare la lista canali secondo le sue preferenze e a mantenerla tale senza che sia eventualmente modificata dal refreshing automatico, dall'altro la giusta aspirazione dei soggetti nuovi entranti ad una facile visibilita' - e' costituita dalla previsione di interventi di miglioramento della funzione di aggiornamento automatico, in particolare in termini di facilita' di utilizzo e di corretta e completa informazione all'utente. Si ritiene, pertanto, necessario, prevedere che l'utente, in fase di attivazione del decoder o quando decida di predisporre una lista manuale dei canali sia compiutamente informato che con il refreshing automatico abilitato la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera automatica e sia pertanto reso edotto delle modalita' con cui disabilitare facilmente tale funzione. Inoltre , al fine di rendere nota all'utente della presenza di nuovi canali, anche nel caso di disabilitazione del refreshing automatico, i decodificatori dovranno rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della lista canali, avvertendo altresi' l'utente che, qualora abbia disabilitato la funzione di refreshing automatico, la loro visione sulla lista personalizzata puo' avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a cura dell'utente. Considerato che la delibera n. 216/00/CONS gia' stabilisce che gli apparati di ricezione (decoder) devono essere in grado di rilevare le informazioni relative alla identificazione dell'operatore di rete e del programma irradiato, al fine di agevolare l'utente ad orientarsi tra i canali a disposizione e che, pertanto, le modifiche introdotte con il presente provvedimento costituiscono una specificazione della suddetta funzione, necessaria al fine di armonizzare le specifiche tecniche dei decoder con quanto stabilito dal Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, approvato con la delibera n. 366/10/CONS; Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati nonche' dei conseguenti approfondimenti effettuati debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione; Considerato che, al fine di consentire l'adeguamento alle presenti disposizioni, appare necessario prevedere un periodo per la loro implementazione, che appare congruo stabilire nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento; Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera: Articolo unico
1. L'Autorita' adotta le integrazioni alla delibera 216/00/CONS e successive modificazioni e integrazioni, riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Le modifiche alla delibera n. 216/00/CONS disposte con il presente provvedimento entrano in vigore il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 9 dicembre 2010
Il Presidente: Calabro' I commissari relatori: Napoli - Savarese |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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