Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 dicembre 2010
Riconoscimento, alla sig.ra Jakin Mailyn, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Jakin Mailyn, nata il 13 marzo 1975 a Gorizia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;
Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Jakin e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 22 marzo 2000 in Italia presso la Universita' degli studi di Bologna «Alma Mater Studiorum»;
Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);
Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Jakin Mailyn, nata il 13 marzo 1975 a Gorizia, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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