IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Savona
Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183; Preso atto che la commissione provinciale di conciliazione e' stata istituita con decreto direttoriale del 28 gennaio 1974 e ricostituita in data 3 marzo 1995 con decreto direttoriale n. 251/1945; Dato atto che in data 24 novembre 2010 e' entrata in vigore la legge 4 novembre 2010, n. 183 (pubblicata sul S.O. n. 243/L alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 9 novembre 2010) la quale, in riforma di quanto previsto con l'art. 36, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 19, n. 8) del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ha nuovamente introdotto la facoltativita' dell'esperimento del tentativo di conciliazione prodromico alla proposizione in giudizio di una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 del codice di procedura civile, novellando, con l'art. 31, comma l, della citata legge, l'art. 410 del codice di procedura civile; Dato atto altresi', che il nuovo art. 410 del codice di procedura civile, cosi' come novellato dall'art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 3° prevede espressamente che: "Le commissioni provinciali di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale"; Preso atto che la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, cosi' come novellato dalla citata legge 4 novembre 2010, n.183, ha previsto che la composizione della ricostituenda commissione provinciale di conciliazione si basi sui nominativi dei membri, effettivi e supplenti, espressi dalle Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro e dalle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative, ma la cui rappresentativita' sia da rilevare a livello territoriale e non piu' a livello nazionale; Rilevato altresi' che il concetto di rappresentativita' e' costruito sulla relazione tra organizzazione sindacale e categorie rappresentate e che, quindi, esprime un giudizio,come osservato dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza di Legittimita', diretto a valutare l'idoneita' di un sindacato a porre in essere atti in nome e per conto della categoria di riferimento e nasce in funzione selettiva dall'esistenza di un numero limitato di posti da attribuire e dalla impossibilita' di ricavare un diritto alla partecipazione istituzionale dal principio di liberta' sindacale; Constatato soprattutto che, dopo la riforma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il concetto di rappresentativita' abbia assunto, secondo la prevalente Giurisprudenza di Legittimita', un profilo dinamico, in cui si attribuisce rilievo a circostanze quali l'autotutela condotta con continuita', sistematicita' ed equilibrata diffusione e, ancora, la partecipazione dell'organizzazione sindacale a trattative volte alla stipulazione di contratti collettivi; Rilevato quindi anche dalla migliore dottrina che, alla luce della nuova disciplina derivante dal referendum abrogativo dell'11 giugno 1995, il criterio di selezione delle Organizzazioni sindacali e' rappresentato dalla effettiva capacita' del sindacato di proporsi ed imporsi alla controparte imprenditoriale come interlocutore certo e stabile e di addivenire alla stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi; Preso atto che, ancora recentemente (11 gennaio 2008, n. 520), la S.C. ha affermato che la rappresentativita' utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda finisce per essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettivita' dell'azione sindacale, concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unita' produttiva: quindi l'effettivita' dell'azione sindacale equivale al riconoscimento della capacita' del sindacato di proporsi ed imporsi come controparte negoziale nella regolamentazione dei rapporti lavorativi; in particolare che, come sempre statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 24 settembre 2004, n. 19271), quanto sopra detto sia riferibile anche ai c.d. Contratti Gestionali: infatti le regole contemplate negli accordi gestionali sono volte a delimitare l'ambito del potere del datore di lavoro, concorrendo a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro volti a costituire fonte di diritti per i lavoratori, che ne possono pretendere l'attuazione. Detti accordi, inoltre, tenuto conto della importanza economica e vincolante per il datore di lavoro del loro contenuto obbligatorio, esprimono la capacita' negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie, che e' il presupposto per il riconoscimento del diritto di queste a costituire rappresentanze sindacali aziendali; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 in materia di proroga degli organi amministrativi, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; Visto in particolar modo l'art. 3 del predetto decreto che dispone: "1) Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2) Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 3) Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli"; Viste e richiamate le istruzioni impartite agli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota circolare prot. n. 11/ I/0003428/ MA002.A001 del 25 novembre 2010, a firma del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a mente di quanto dettato dall'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, dispone che i direttori delle Direzioni provinciali del lavoro debbano, nel piu' breve tempo possibile, procedere a richiedere alle Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale, temporaneamente individuate secondo i criteri forniti dal superiore Ministero con la circolare prot. n. 12035/95 PG.CIRC. dell'11 gennaio 1995 (avente ad oggetto la rappresentativita' delle OO.SS. a livello nazionale, nell'ambito delle procedure per la ricostituzione dei Comitati provinciali INPS); Atteso che, secondo le succitate disposizioni normative e le indicazioni esegetiche ed operative impartite dal superiore Ministero, ogni Direzione provinciale del lavoro, in persona del suo direttore pro tempore, deve procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di riconciliazione e delle (eventuali) sottocommissioni; Ritenuta la propria competenza territoriale e per materia; Rilevato che, al fine di assicurare la correttezza formale e sostanziale di ogni fase del procedimento suindicato e delle connesse verifiche, cosi' come sopra indicati, occorra esperire un'indagine volta all'accertamento del grado di effettiva rappresentativita' delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni datoriali presenti e operati nella provincia di Savona; Interpellate di conseguenza tutte le associazioni e le organizzazioni datoriali e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presenti in provincia di Savona, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la citata circolare prot. n. 12035/95 PG. CIRC. dell'11 gennaio 1995 e richiedendo alle stesse, a mezzo comunicazione per posta elettronica, o per telefax, o per lettera raccomandata a.r. (a seconda che fosse noto o meno, l'indirizzo web e di posta elettronica, o il solo numero di telefax o il solo indirizzo di sede territoriale), i dati aggiornati, in ambito provinciale, relativi a: 1) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative e operative; 2) numero degli iscritti e, per le sole associazioni datoriali, numero delle aziende associate con il relativo numero dei dipendenti quivi impiegati; 3) numero dei contratti e degli accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati; 4) partecipazione alla trattazione di controversie di lavoro, individuali, plurime e collettive, in sede sindacale; Concessa inoltre, la facolta', di cui nessuna Associazione o Organizzazione si e' avvalsa, di fornire ogni altro elemento utile per l'accertamento della rappresentativita'; Preso atto che le Associazioni datoriali Confagricoltura, CONFAPI, Lega Nazionale delle Cooperative e A.G.C.I. e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori C.U.B. e F.A.B.I. non hanno mai comunicato i dati e le informazioni richiesti e che la Organizzazione sindacale denominata U.G.L. non ha comunicato i dati e le informazioni richiesti, ma ha trasmesso, senza alcuna preventiva richiesta dell'Ufficio, i nominativi del membro effettivo e del membro supplente in seno alla costituenda commissione e che tale comunicazione non ha, quindi, alcuna valenza giuridicamente rilevante e apprezzabile nel procedimento in esame; Considerato che le notizie e le informazioni richieste alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali, unitamente ai dati gia' in possesso del Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro e relativi al numero di vertenze trattate in sede amministrativa e sindacale (questi ultimi concretizzantesi in accordi transattivi depositati presso l'Ufficio ai sensi del previgente art. 411, comma 3, del codice di procedura civile), nonche' il numero dei contratti e degli accordi collettivi, sia normativi che obbligatori stipulati da dette organizzazioni/associazioni (ivi compresi gli accordi e i contratti collettivi per la gestione delle crisi aziendali: vedi Cass. 24 settembre 2004, n. 19271; Cass. 22 luglio 2004, n. 11634), rappresentano indubbi e sicuri parametri obbiettivi che devono essere tenuti presenti per accertare la rappresentativita' di ogni singola associazione; Valutati complessivamente tutti i dati, quantitativi e negoziali, trasmessi dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali interpellate, nonche' i dati gia' acquisiti e in possesso della Direzione provinciale del lavoro (dati tutti sopra specificamente indicati) con riferimento e in capo ad ogni singola Organizzazione/Associazione ed effettuata altresi' una puntuale valutazione comparativa di ogni dato, trasmesso, acquisito e gia' in possesso della Direzione, tra le Organizzazioni/Associazioni interpellate, con particolare riferimento a quelle che hanno fornito tutti i dati richiesti; Tenuto conto per quanto riguarda le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali che sono risultate inadempienti alle richieste dell'Ufficio di fornire gli elementi atti a dimostrare la loro rappresentativita' effettiva, dei dati gia' acquisiti, sia in occasione del rinnovo di altre commissioni, sia in occasione della raccolta e collazione dei dati per altri motivi istituzionali; Vulutati tutti gli elementi comunque acquisiti in concorso tra loro, attribuendo in particolar modo al numero dei contratti e degli accordi collettivi territoriali/aziendali stipulati e alle vertenze individuali, plurime e collettive risolte in sede sindacale e amministrativa una significativa rilevanza rispetto al mero dato quantitativo dell'ampiezza e diffusione territoriale dell'organizzazione e a quello della consistenza numerica degli iscritti alla stessa (dati, questi ultimi, che - comunque - sono stati anch'essi comparativamente ponderati e valutati); Constatato a procedimento ultimato che, con riferimento ai datori di lavoro, sono risultate essere, in ambito provinciale, maggiormente rappresentative rispetto alle altre Associazioni datoriali, per numero di contratti e accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati, per numero di vertenze - individuali, plurime e collettive - trattate in sede sindacale e amministrativa (quindi, per consistenza partecipativa al negoziato collettivo e alla partecipazione e gestione del contenzioso del lavoro, in ogni forma e sotto ogni profilo), nonche' per consistenza numerica degli iscritti e per diffusione di strutture organizzative, le seguenti Associazioni datoriali: Unione Industriali della Provincia di Savona; Confcommercio; Confartigianato; Coldiretti; Ritenuto che le Associazioni dei datori di lavoro individuate a far parte della commissione hanno espresso un grado di rappresentativita' diversa l'una dall'altra ma non tale da giustificare l'attribuzione a qualcuna di esse di un posto in piu' rispetto alle altre, e tenuto conto dell'esiguita' del numero dei posti previsti dalla legge; Ritenuta quindi, equa e congrua l'attribuzione di un posto a ciascuna di esse; Constatato a procedimento ultimato che, con riferimento ai lavoratori sono risultate essere, in ambito provinciale, maggiormente rappresentative rispetto alle altre Organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro, per numero di contratti e accordi collettivi territoriali e aziendali stipulati, per numero di vertenze, individuali, plurime e collettive, trattate in sede sindacale e amministrativa (quindi, per consistenza partecipativa al negoziato collettivo e alla partecipazione e gestione del contenzioso del lavoro, in ogni forma e sotto ogni profilo), nonche' per consistenza numerica degli iscritti e per diffusione di strutture organizzative, le seguenti Organizzazioni sindacali: C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L., con un rapporto di prevalenza della C.G.I.L. sulle altre due Organizzazioni sindacali, tale da giustificare e legittimare l'attribuzione alla prima di due posti nella costituenda commissione; Ritenuta pertanto, equa e congrua l'attribuzione di due posti alla C.G.I.L. e di un posto cadauno alla C.I.S.L. e alla U.I.L.; Richiesti in forma scritta, alle Associazioni e alle Organizzazioni individuate come maggiormente rappresentative in conformita' alle ripartizioni sopra effettuate, i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti proposti per la nomina; Viste le lettere di designazione; Tutto quanto sopra esposto, riscontrato, rilevato, esaminato e valutato, in fatto e in diritto, quale presupposto posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
E' ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Savona la commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro e la stessa e' cosi' composta: Presidente: direttore della Direzione provinciale del lavoro di Savona o un suo delegato; datori di lavoro: Minuto Mattia - rappresentante effettivo - Unione Industriali; Banci Claudio - rappresentante supplente - Unione Industriali; Gazzano Paolo - rappresentante effettivo - Confcommercio; Bianco Alberto - rappresentante supplente - Confcommercio; Cerro Mariano - rappresentante effettivo - Confartigianato; Lava Claudia - rappresentante supplente - Confartigianato; Minuto Roberto - rappresentante effettivo - Coldiretti; Puppo Mauro - rappresentante supplente - Coldiretti; lavoratori: Bazzano Riccardo - rappresentante effettivo - C.G.I.L.; Mordeglia Tiziana - rappresentante supplente - C.G.I.L.; Calattini Marina - rappresentante effettivo- C.G.I.L.; Vottero Ciome' Pier Paola - rappresentante supplente - C.G.I.L.; Antonini Giovanni - rappresentante effettivo - C.I.S.L.; Caola Leila - rappresentante supplente - C.I.S.L.; Tardito Sergio - rappresentante effettivo - U.I.L.; Marenco Luigi - rappresentante supplente - U.I.L. L'emanato decreto, che sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' ricorribile da chiunque vi abbia interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza del medesimo.
Savona, 5 gennaio 2011
Il direttore provinciale: Quadrelli |