Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2010
Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' foraggere.


IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19/02/2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita';
Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 1 dicembre 2010 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:
Articolo unico

La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: Blasi




Note all'articolo unico:
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
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