Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2011 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DELIBERAZIONE 4 novembre 2010 |
Modifiche al Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/2010/Del) |
|
|
LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4; Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, e in particolare l'art. 23, comma 4; Visto il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 1, comma 2, e 8 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre 2000; Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL del 17 luglio 1996)"; Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;
Delibera il seguente regolamento
Art. 1
Disposizioni integrative dell'art. 2, comma 1, del vigente regolamento n. 4/DEL
L'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) e' cosi' integrato: Dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: «m) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'amministrazione e la inerente corrispondenza; n) i pareri legali relativi a controversie potenziali o in atto e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati dall'amministrazione e siano in questi ultimi richiamati; o) gli atti amministrativi e i relativi verbali aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali tra l'amministrazione e il personale dipendente.». |
| Art. 2
Abrogazione e sostituzione degli artt. 4, 5, 6, e 7 del vigente regolamento n. 4/DEL/1996
Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: «Art. 4. (Ambito di applicazione e responsabile del procedimento). Il diritto di accesso e' esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla Corte dei conti nei confronti dell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La Corte dei conti non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi diffusi e collettivi. La competenza a decidere sulla richiesta di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e' il dirigente o il funzionario preposto all'unita' organizzativa, o altro dipendente da questi delegato, addetti all'unita' competente a fornire l'atto o a detenerlo stabilmente. Art. 5. (Notifica ai controinteressati). Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il responsabile del procedimento di accesso qualora individui, in base alla natura del documento richiesto, controinteressati che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, e' tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, ove possibile, per via telematica. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi di cui all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione i contro interessati possono presentare anche per via telematica una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine il responsabile del procedimento di accesso provvede in ordine alla richiesta formulata. Art. 6. (Presentazione della domanda di accesso). All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonche' i tutori e curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualita'. Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra consistera' in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica. Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento. Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte. Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1, o altro analogo, e vanno presentate presso gli uffici competenti a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico Sulla richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei documenti. Le richieste di accesso verbale sono annotate su un apposito registro. L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e' redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone a propria firma per presa visione. Se la richiesta e' presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o comunicato allo stesso. L'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale. Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente. Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione e' quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell'istanza. Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il comma 5 dell'art. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in base al quale l'amministrazione deve darne, entro dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine finale del procedimento e' quello di cui al comma 4 del citato articolo 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione. Art. 7.(Accoglimento o rigetto dell'istanza). La decisione sulla richiesta dell'accesso formale e' comunicata all'ufficio competente. Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 l'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio, nonche' della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica e' archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso. Come stabilito dall'art. 9 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 l'atto di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato dal responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta. Il differimento all'accesso puo' essere disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni o per salvaguardare le specifiche esigenze dell'amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Con riferimento a tale ultima circostanza l'accesso alle categorie degli atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: Nelle procedure concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami, per il personale dirigenziale ed amministrativo, il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del d P.R. 9 maggio1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli nonche' copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti. Nelle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede il differimento nei seguenti casi: 1. nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 2. nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 3. in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; 4. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. Per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria. Art. 8. (Modalita' di esercizio dell'accesso). L'ufficio per le relazioni con il pubblico e' competente a fornire tutte le informazioni sulle modalita' di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici regionali dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e uffici di supporto ove non siano esistenti uffici per le relazioni con il pubblico. Rientra nelle funzioni degli uffici di cui sopra: indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di informazioni, nonche' indicare agli interessati i luoghi di consultazione. Tramite il sito della Corte dei conti potranno essere pubblicati, salve le fattispecie escluse dall'accesso, le seguenti categorie di documenti: bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di concorso, indizione di seminari di studio, nonche' tutti gli atti di interesse generale. La visione del documento oggetto della richiesta di accesso, diverso da quelli di cui sopra, ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso e' reso, comunque disponibile in un giorno che sia il piu' vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonche' della difficolta' per il suo reperimento e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilita'. Della presa visione e' redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potra' essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. In tal caso la copia non puo' essere rilasciata quale copia autentica. Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso le medesime copie, predisposte dall'amministrazione nel termine di cui all'art. 6, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 rimangono depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l'accesso e' consentito. Qualora dette copie non vengano ritirate entro tale termine la pratica e' archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso. In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo. Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la trasmissione, calcolata dall'ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento sul c/c postale n. 48575005 della Corte dei conti, "entrate eventuali". Copia della ricevuta di versamento deve essere inviata all'ufficio competente. Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate. Art. 9.(Rimborso delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle copie). Il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al pagamento del costo di riproduzione, in conformita' alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, dell'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e cosi' di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante versamento sul c/c postale n.48575005 intestato alla Corte dei conti " entrate eventuali" o mediante marche da bollo qualora il numero delle copie non sia superiore a venti. La tariffa potra' essere annualmente oggetto di revisione da parte del Consiglio di amministrazione. Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato e' tenuto ad assolvere, ove dovuto, l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data. Il termine finale del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui viene comprovato da parte dell'interessato l'avvenuto pagamento del costo di riproduzione. Art. 10. (Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento). Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.». Manda alla Segreteria per la successiva trasmissione del regolamento al Consiglio di Presidenza ai fini della relativa adozione (art. 3 della Deliberazione n. 2/Del del 4 novembre 2010). Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nonche' sul sito della Corte dei conti.
Il Presidente:Giampaolino Il relatore: Pieroni
Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2010
Il direttore: Montibello |
|
|
|