Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2011 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 4 novembre 2010
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 3/2010/Del)


LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4;
Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre 2000;
Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010;
Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del vigente regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 6 luglio 1995, al fine di adeguarlo, tenendo altresi' conto del nuovo assetto organizzativo e funzionale della Corte dei conti stessa, alle intervenute modifiche del quadro normativo in materia di procedimento amministrativo;

Delibera
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nell' "Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti i cui termini sono stabiliti dalla legge" (allegato), che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'elenco allegato, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il presente regolamento e' diretto per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo, alle segreterie delle sezioni giurisdizionali, delle procure, agli uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.
 
Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Corte dei conti abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Corte dei conti, della richiesta o della proposta.
 
Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di
parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Corte dei conti, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' sostituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica si applica il disposto di cui all'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita' il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte dei conti ovvero attraverso l'uso della telematica, previa adozione delle misure organizzative di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di venti giorni
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
Art. 5
Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, presso ciascuna delle sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione negli albi di cui al precedente art. 4, comma 2, ovvero attraverso l'uso della telematica, o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il temine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali.
 
Art. 6
Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni , siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi di regola comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera la Corte dei conti dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando specifiche disposizioni prevedano che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'Amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio- rifiuto o del silenzio- assenso. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.
8. Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
 
Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
organi od enti appositi

1. Ove sia sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la Corte dei conti puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri 20 giorni.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori informandone gli interessati.
3. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Presidente della Corte dei conti individua, in via generale, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nell'elenco allegato alla presente deliberazione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 8

Unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale e' l'organo o ufficio competente indicato nell'elenco allegato al presente regolamento.
 
Art. 9
Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sotto ordinato.
4. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unita' organizzativa, riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
 
Art. 10
1. Integrazione e modificazione del presente regolamento

2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Corte dei conti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
 
Art. 11
Pubblicita' aggiuntiva

1. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante forme e modalita' stabilite dalla Corte dei conti. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
 
Art. 12
Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso o a quelli in corso alla medesima data, qualora non siano ancora trascorsi i tempi massimi indicati per ciascuna tipologia. I tempi di conclusione previsti dal regolamento in data 6 luglio 1995 si applicano ai procedimenti in corso solo se piu' lunghi rispetto a quelli del presente regolamento per la stessa tipologia.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che abroga e sostituisce il precedente del 6 luglio 1995, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Manda alla Segreteria per la successiva trasmissione del regolamento al Consiglio di Presidenza ai fini della relativa adozione (art. 3 della Deliberazione n. 2/Del del 4 novembre 2010).
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2010.

Il Presidente: Giampaolino Il relatore: Pieroni

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2010

Il Direttore: Montibello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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