Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 15 dicembre 2010 |
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e v.v., Pantelleria-Palermo e v.v., Lampedusa-Palermo e v.v. e Lampedusa-Catania e v.v.. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria; Visto l'art. 135 della legge n. 388/2000, che stabilisce che per assicurare la continuita' territoriale della Sicilia la Regione provvede con un cofinanziamento non inferiore al 50% del contributo statale; Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009 e il decreto n. 551 del 24 giugno 2009 che hanno imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa; Vista la delega conferita con nota n. 0016656 del 16 aprile 2010 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa; Vista la nota n. 4273 del 10 maggio 2010 con la quale la Regione Siciliana dichiara di essere disponibile a cofinanziare la continuita' territoriale della Sicilia con uno stanziamento pari ad euro € 7.003.000,00; Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 15 giugno 2010 e il 3 agosto 2010; Preso atto delle conclusioni della riunione tenutasi a Roma il 18 novembre 2010 con la partecipazione di rappresentanti del Ministero, dell'Enac e del Comune di Pantelleria nel corso della quale sono stati modificati gli orari di partenza e di arrivo di alcuni voli per tener conto dell'orario di apertura dell'aeroporto di Pantelleria; Tenuto conto degli impegni assunti formalmente dall'ENAC con nota n. 0117097 del 5 ottobre 2010 in ordine all'intervento finanziario per l'annualita' decorrente dalla stagione «Summer 2011»; Ritenuto che occorre procedere ad una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa; Vista la nota ministeriale n. 5078 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per gli scali di Pantelleria e Lampedusa; Vista la nota ministeriale n. 5080 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa; Vista la nota ministeriale n. 5079 del 3 dicembre 2010, con la quale viene comunicato alle societa' di gestione degli aeroporti di Trapani (Soc. Airgest S.p.A.), Palermo (Soc. GESAP S.p.A.), Catania (Soc. SAC S.p.A.), Pantelleria (Soc. G.A.P. S.p.A.) e al vettore Soc. Meridiana S.p.A. che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa; Considerato che occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui voli da e per Pantelleria e Lampedusa, cosi' come disciplinato dal decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1
Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 27 marzo 2011. |
| Art. 3
I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile) per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto. |
| Art. 4
Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa prevista dall'art. 16, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sara' concesso, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008. |
| Art. 5
L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico. |
| Art. 6
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettoe stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto agli organi competenti per il controllo. |
| Art. 7
A decorrere dalla data del 27 marzo 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree». |
| Art. 8
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2010
Il Ministro: Matteoli |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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