Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 3 dicembre 2010 |
Misure cautelative a tutela della salute, sull'uso dei prodotti denominati Forest Green, Jamaican Spirit, Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con cui e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ha segnalato con note prot. EWS 129/10 del 18 ottobre 2010 e prot. 3599 del 27 ottobre 2010, diversi casi di intossicazione acuta, documentati dal Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, causati dall'inalazione del cannabinoide sintetico JWH-250, contenuto in una miscela aromatica presente in prodotti commerciali denominati Forest Green e Jamaican Spirit, e rilevato in piu' Paesi europei nei prodotti Spice-simile denominati Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold (e relative presentazioni commerciali), acquistabili su Internet e nei cosiddetti Smart shop, venduti come profumatori d'ambiente; Considerato che esiste un grave rischio per la salute pubblica, connesso all'uso improprio dei prodotti; Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di adottare misure cautelative a tutela della salute dei cittadini e dell'incolumita' pubblica, data la gravita' degli effetti provocati dal consumo dei citati prodotti e la facilita' con cui questi possono essere acquistati via Internet o negli Smart shop; Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanita' che con foglio prot. 45495 del 28 ottobre 2010 ha, fra l'altro, rappresentato che: «Il JWH-250 [3-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone] e' un cannabinoide di sintesi appartenente alla classe dei fenilacetilindoli o (benzoilindoli).. »; «Il JWH-250 e' un cannabimimetico in quanto, rispetto al THC (delta-9-tetraidrocannabinolo), pur presentando una struttura molecolare diversa, essi producono effetti simili e di maggiore intensita'. E' infatti un potente agonista selettivo del recettore CB1 (Ki=11±2 nM) ed in misura minore del CB2 (Ki=33±0.2 nM); la sua affinita' per il CB1 si approssima a quella che caratterizza il JWH-073 (Ki=8.9±1.8 nM) ed il JWH-018 (Ki=9±5 nM) gia' inseriti in Tabella I ai sensi del DPR 309/90 e s.m.i. con decreto del Ministro della salute 16 giugno 2010.. »; «L'elevata potenza farmacologica del JWH-250, pur se dimostrata in letteratura solo in vitro, fa presupporre effetti psicoattivi significativi anche a basse dosi;...»; «Le intossicazioni registrate, supportate da dati clinici e tossicologici, testimoniano la concreta possibilita' di rischi per la salute correlati all'uso di JWH-250..»; «Per le ragioni suddette, il JWH-250 e' nei fatti assimilabile a sostanze psicoattive pericolose per la salute e gia' tabellate. A tale riguardo anche in ragione del fatto che la molecola e' stata recentemente messa sotto controllo in diversi Paesi europei, si ritiene opportuno considerare l'eventualita' di inserire il JWH-250 in Tabella I , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e successive modifiche e integrazioni..»; Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini sopra indicati;
Ordina:
Art. 1
1. Sulla base degli elementi tecnici specificati in premessa, relativi alla pericolosita' per la salute pubblica della sostanza JWH-250, ed in attesa della definizione della procedura prevista per l'inserimento nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il Testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, e' vietata la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso dei prodotti denominati Forest Green, Jamaican Spirit, Star of Fire, Amazonas, Amazonas Vanilla, B-52 e Jamaican Gold nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza predetta. |
| Art. 2
1. E' altresi' vietata la fabbricazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso di tutti i prodotti, nelle diverse presentazioni commerciali, contenenti la sostanza JWH-250. |
| Art. 3
1. I prodotti di cui agli articoli 1 e 2, gia' immessi sul mercato, devono essere ritirati dal commercio dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. I soggetti in possesso di tali prodotti per la vendita sono tenuti a darne immediata comunicazione alle Forze dell'ordine al fine della constatazione delle giacenze e del sequestro cautelativo. |
| Art. 4
1. Le Autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria e postale sono preposti alla vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento. |
| Art. 5
1. La presente ordinanza ha validita' fino all'inserimento della sostanza JWH-250 nella tabella I di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e, comunque, fino al 31 maggio 2011. La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 30 |
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