Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 novembre 2010
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Campania, Lazio, Lombardia e Toscana.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Viste le motivate richieste delle Regioni Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano circa la necessita' di un terzo periodo di deroga alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001, ed in particolare il comma 6, del medesimo articolo, relativamente alla necessita', in proposito, dell'«acquisizione del parere favorevole della Commissione europea»;
Vista la decisione della commissione C(2010)7605 del 28 ottobre 2010;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1

1. La regione Campania puo' concedere il rinnovo della deroga per il parametro FLUORURO entro il Valore Massimo Ammissibile di 2,5 mg/l e fino al 31 dicembre 2010 per i comuni: Cercola, Ercolano, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, S.Anastasia, S.Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Volla.
2. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per il parametro FLUORURO entro il Valore Massimo Ammissibile di 2,5 mg/l:
fino al 31 dicembre 2011, per il comune di Aprilia - Campoleone;
fino al 31 dicembre 2012, per i comuni: Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Ciampino, Civitavecchia, Genzano di Roma, Lanuvio, Magliano Romano, Mazzano Romano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.
3. La regione Lombardia puo' concedere il rinnovo della deroga per il parametro ARSENICO:
entro il Valore Massimo Ammissibile di 15 μg/l:
i. fino al 31 dicembre 2010, per i comuni di Cava Manara e Gambolo';
ii. fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Bassano Bresciano e San Gervasio Bresciano;
entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 μg/l, fino al 31 dicembre 2011, per i comuni di Introzzo e Sueglio.
4. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga:
per il parametro ARSENICO entro il Valore Massimo Ammissibile di 20 μg/l fino al 31 dicembre 2012 per i comuni di Foiano della Chiana e Marciano della Chiana;
per il parametro BORO:
entro il Valore Massimo Ammissibile di 3 mg/l, fino al 31 dicembre 2012, per i comuni di Montevarchi, Bucine, Cecina Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Porto Ferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Suvereto, San Vincenzo e Montecatini Val di Cecina;
entro il Valore Massimo Ammissibile di 2 mg/l, fino al 31 dicembre 2010, per il comune di Monterotondo Marittimo.
 
Art. 2

1. L'acqua distribuita, pur nei limiti consentiti dal precedente art. 1, non deve essere utilizzata per il consumo potabile dei neonati e dei bambini fino all'eta' di 3 anni.
2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero della Salute qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
 
Art. 3

1. Le Regioni devono provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
2. Nell'ambito della suddetta informativa le Regioni devono, inoltre, informare circa le modalita' per ridurre i rischi legati all'acqua potabile per la quale e' stata concessa la deroga, e in particolare circa l'utilizzo da parte di neonati e di bambini fino all'eta' di 3 anni.
 
Art. 4

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' Regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 5

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga emanati dalle Regioni devono riportare informazioni chiare relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. Le Regioni informano il Ministero della salute, entro il 31 agosto di ogni anno, circa le iniziative adottate (ivi comprendendo informazioni circa l'approvvigionamento idrico per i neonati ed i bambini al di sotto dei tre anni), presentando un'opportuna relazione che comprenda anche informazioni sui progressi realizzati nelle misure correttive, i dati del monitoraggio dei parametri oggetto di deroga, una panoramica dei consigli forniti alla popolazione interessata e i volumi di acqua forniti in bottiglie o contenitori.
 
Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
 
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