Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 dicembre 2010
Ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali dell'I.N.P.S. di Prato.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Prato

Visti:
il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;
la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale;
il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di attuazione della predetta legge;
la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli artt.. 34, 35, 36 e 37 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
la legge 30 dicembre 1986, n. 936, sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con particolare riferimento all'art. 4 , in cui sono specificati gli elementi sintomatici del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali;
la legge 24 novembre 2000, n. 340 (norme in materia di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi);
le direttive ministeriali sulla costituzione degli organi collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla Circ. n. 31/89 del 14 aprile 1989 e alla Circ. n. 33/89 del 19 aprile 1989 emanate dalla Direzione Generale della Previdenza Sociale, Divisione III, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;
la circolare prot. 13409 del 26 aprile 1993 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
la circolare prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione I - emanata a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, che, tra l'altro, all'art. 7 comma 10, ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell'INPS e delle Commissioni Speciali dei Comitati Provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Inps, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 639/70, il quale prevede che tutti gli organi disciplinati dallo stesso D.P.R. sono rinnovati ogni quattro anni;
i precedenti decreti di ricostituzione rispettivamente del Comitato e delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti i lavoratori autonomi presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni;
Considerato che:
si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi collegiali;
il Comitato deve essere composto cosi' come previsto dal primo comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88\1989;
ai fini della nomina dei componenti del Comitato si deve procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti di tale organo tra i settori economici interessati all'attivita' dell'I.N.P.S. ed, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali, in osservanza dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 639/1970;
alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si deve provvedere in conformita' con quanto stabilito dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/89;
Viste le risultanze degli atti istruttori;
Ritenuto che:
la competenza e' propria;
e' stata effettuata la ripartizione del numero dei membri del Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 639/1970;
ai fini dell'attribuzione dei posti dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto anche del numero limitato dei posti disponibili, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali piu' rappresentative e, di conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentativita';
un primo criterio di valutazione puo' essere costituito dalle indicazioni contenute nel quinto comma dell' art. 4 della legge n. 936/1986 sul CNEL;
nella individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentativita', un consolidato indirizzo giurisprudenziale, tendente alla valorizzazione del pluralismo partecipativo, ritiene che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno necessariamente considerate, accanto al dato quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati e della maggiore o piu' complessa struttura organizzativa dell'associazione sindacale, la specialita', qualita' e rilevanza degli interessi collettivi coinvolti;
inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha specificato che i criteri selettivi della maggiore rappresentativita' devono essere tali da consentire un equo contemperamento del c.d. criterio maggioritario (attribuzione di tutti i posti disponibili alla associazione sindacale datoriale piu' rappresentativa del settore), con il criterio selettivo rispondente al principio di rilevanza costituzionale (art. 3 Cost.) del pluralismo partecipativo (considerazione anche della specificita', qualita' e rilevanza degli interessi espressi);
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e' stata affermata la necessita' di un «contemperamento del criterio pluralistico con il principio proporzionale, che richiede una selezione, tra le associazioni piu' rappresentative, di quelle piu' rappresentative»;
la Corte Costituzionale (Sent. n. 975/1988) ha espresso l'orientamento per cui «la legge non puo' individuare a priori una o piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorita' amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valutera', comparativamente, il rispettivo grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali esistenti»;
ai fini della piu' corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, in carenza di una espressa previsione normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri di valutazione:
per le 00-SS. dei lavoratori:
a) la consistenza numerica degli iscritti;
b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;
e) stipula contratti collettivi di lavoro;
f) rappresentanza aziendale elettiva;
per le 00. SS. dei datori di lavoro:
a) consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupate;
b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale del Lavoro ed in sede sindacale in rapporto dialettico con le organizzazioni contrapposte;
e) stipula contratti collettivi di lavoro;
in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., alle quali vanno assegnati rispettivamente i posti di componente in seno al Comitato come di seguito specificato: n. 3 posti alla C.G.I.L.; n. 2 posti alla C.I.S.L.; n. 1 posto alla U.I.L.;
l'associazione sindacale dei dirigenti di azienda piu' rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda);
sulla base della ripartizione per settori economici del numero dei posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro, n. 1 posto deve essere attribuit0 al settore industria ed n. 1 posto al settore artigianato;
nel settore industria, l'associazione datoriale largamente piu' rappresentativa e' risultata l'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE e ad essa vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore;
per quel che concerne il settore artigianale, in base alle risultanze istruttorie ed alle valutazioni incrociate e comparate, formulate sulla base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra enunciati, e' emerso che l'associazione maggiormente rappresentativa e' la CONFARTIGIANATO;
con riferimento al predetto settore artigiano, il posto del rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato deve essere attribuito all'organizzazione piu' rappresentativa del settore, e, cioe', alla CONFARTIGIANATO, in modo che risulti attribuita alla stessa associazione anche la presidenza della speciale Commissione;
conseguentemente il posto di componente del Comitato in rappresentanza dei datori di lavoro artigiani deve essere assegnato alla CONFARTIGIANATO;
i posti in rappresentanza dei lavoratori autonomi della categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni e di quella esercenti attivita' commerciali vanno attribuiti, rispettivamente, alla COLDIRETTI - Prato e alla CONFCOMMERCIO che sono risultate le associazioni piu' rappresentative per le predette categorie;
e' opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri selettivi della maggiore rappresentativita' anche alla nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali Commissioni del Comitato Provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge n. 88/1989;
ai fini della nomina dei componenti delle predette speciali Commissioni, le associazioni piu' rappresentative sono risultate le seguenti, alle quali vanno attribuiti i posti di componenti come di seguito specificato:
a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
COLDIRETTI PRATO - 1 posto;
C.I.A. - 1 posto;
CONFAGRICOLTURA - 1 posto.
b) per la categoria artigiani:
CONFARTIGIANATO - 2 posti;
C.N.A Artigianato Pratese - 1 posto.
c) per la categoria esercenti attivita' commerciali:
CONFCOMMERCIO - 2 posti;
CONFESERCENTI - 1 posto;
sono state richieste alle associazioni sindacali piu' rappresentative come sopra specificato le designazioni dei rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;
sono pervenute dalle predette associazioni le designazioni richieste;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Prato.
Esso ha la seguente composizione:
A) Componenti di diritto:
DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Prato;
DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Tesoro di Prato;
DIRIGENTE pro-tempore della Sede Provinciale dell'I.N.P.S. di Prato;
B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
LACARIA LUCIANO C.G.I.L.
VAROCCHI ADRIANO C.G.I.L.
TARGIONI GIANCARLO C.G.I.L.
PETRA' FRANCA C.I.S.L.
ARONICA CALOGERO C.I.S.L.
BETTOCCHI Bruno U.I.L.
C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda:
GAZZOLO Francesco C.I.D.A.
D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
INDUSTRIA: ANDREA LO ROCCO UNIONE INDUSTRIALE PRATESE;
ARTIGIANATO: CECCONI SAVERIO CONFARTIGIANATO.
E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI: LANDINI Andrea COLDIRETTI - PRATO.
ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI: BARONCELLI CATERINA CONFCOMMERCIO.
 
Art. 2

Sono nominati componenti delle speciali Commissioni del Comitato Provinciale, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989 citata, i seguenti:
A) per la Commissione della categoria Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni:
FANTINI MAURIZIO COLDIRETTI - PRATO;
LANNI SABATINA C.I.A.;
LAZZERESCHI ANTONELLA UNIONE PRATESE AGRICOLTORI;
B) per la Commissione della categoria Artiziani:
GUALTIERI ALDO CONFARTIGIANATO;
COLLINA CLAUDIO CONFARTIGIANATO;
ARENA MARIA C.N. A. - Artigianato Pratese;
C) per la Commissione della categoria Esercenti Attivita' Commerciali:
VEGNI ENRICA CONFCOMMERCIO;
SCALI SERENA CONFCOMMERCIO;
MARRADI ASCANIO CONFESERCENTI.
Le speciali Commissioni previste ai precedenti punti A, B e C del presente articolo sono presiedute dai componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e, cioe', rispettivamente, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, della citata legge n. 88/1989.
Fanno, altresi', parte delle predette Commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato Provinciale.
 
Art. 3

Il Comitato e le speciali Commissioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 restano in carica 4 anni a partire dalla data del presente Decreto.
 
Art. 4

Il presente decreto sara' trasmesso alla sede Provinciale dell' I.N.P.S. di Prato, che ne curera' la successiva esecuzione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Prato, 14 dicembre 2010

Il direttore provinciale: Sarti
 
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