Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 2 dicembre 2010 |
Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lett. a), che attribuisce agli Stati membri la facolta' di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel proprio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta; Visto il Regolamento (CE) 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 - ed, in particolare, l'art. 7 con cui il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, e con i Regolamenti (CE) numeri 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005; Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana»; Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini; Vista la nota del Ministero della salute n. prot. 24443 del 2 agosto 2010 concernente l'inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004; Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita' del 14 settembre 2010 in merito al mantenimento delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano previste dall'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, dal quale si evidenzia, altresi', una riduzione in termini percentuali dei casi di Sindrome emolitica uremica associati al consumo di latte crudo a partire dal 2009, anno di entrata in vigore della citata ordinanza, rispetto a quelli registrati negli anni precedenti; Considerato che l'utilizzo di latte crudo non sottoposto ad adeguato trattamento termico nella produzione di gelati comporta i medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione diretta dello stesso; Ritenuto, alla luce del parere espresso dal suddetto Istituto superiore di sanita', di dover integrare il testo della citata Ordinanza ministeriale con ulteriori prescrizioni relative alla produzione di gelato prodotto con latte crudo in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, in quanto tali disposizioni costituiscono validi strumenti per l'abbattimento del rischio di infezione da Escherichia coli (VTEC) nell'uomo connesso al consumo di latte crudo;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 e' prorogato al 31 dicembre 2011. |
| Art. 2
1. All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. E' vietata la produzione di gelati con latte crudo, in imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche qualora si riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario. «3. L'operatore del settore alimentare delle imprese di cui al comma 2 ha l'obbligo di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo utilizzato per la preparazione di gelati». |
| Art. 3
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 2 dicembre 2010
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 120 |
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