Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 dicembre 2010 |
Nuove modalita' di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini d'accreditamento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente le modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili e, in particolare: l'art. 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere sostituiti a tutti gli effetti da evidenze informatiche; l'art. 9, che disciplina le modalita' di gestione delle somme accreditate a favore dei funzionari delegati da parte delle amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2007 concernente le modalita' di adeguamento del mandato informatico agli standard del Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione (S.I.P.A.); Visto il protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del S.I.P.A., sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei Conti e la Banca d'Italia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, in materia di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato; Visti gli articoli 1, comma 2, lettera b) e 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, riguardante il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi emessi in forma dematerializzata; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, che disciplina le modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento di fondi dai conti correnti di tesoreria centrale e, in particolare, l'art. 4, comma 3, riguardante i pagamenti da estinguere in contanti; Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (di seguito denominate I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007, ed in particolare: - gli articoli 69 e seguenti, concernenti i titoli di spesa; - gli articoli 82 e seguenti, concernenti le modalita' di estinzione dei titoli di spesa; - l'art. 96, relativo ai pagamenti non andati a buon fine; - gli articoli 97 e seguenti, concernenti i titoli di spesa informatici; - l'art. 105, relativo ai titoli informatici emessi su ordine di accreditamento; - l'art. 120, concernente il recapito dei titoli di spesa per il pagamento; - l'art. 159, concernente i pagamenti urgenti; Considerata la necessita' di adeguare le procedure degli ordinativi secondari su ordine d'accreditamento alle modalita' operative e di colloquio previste nell'ambito del S.I.P.A.; Sentita la Banca d'Italia in qualita' di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale
Decreta:
Art. 1
Ordinativi e buoni informatici
1. Le somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria possono essere utilizzate con ordinativi di pagamento informatici e con buoni informatici, firmati digitalmente dal funzionario delegato. 2. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici sono individuali e sono pagabili dalle Tesorerie in essi indicate. 3. I funzionari delegati emettono gli ordinativi e i buoni informatici utilizzando il Sistema per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria (di seguito denominato SICOGE), gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura, la provenienza degli ordinativi e dei buoni dal funzionario delegato abilitato dall'Amministrazione a trarre su ciascun ordine di accreditamento, ferma restando la diretta responsabilita' del funzionario sulla spesa. 4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualita' di erogatore e responsabile del servizio SICOGE, cura la trasmissione alla Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti i titoli emessi dai funzionari delegati, con modalita' che assicurano l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri controlli secondo le specifiche concordate nel protocollo d'intesa di cui al successivo art. 7. 5. Le disposizioni del presente decreto possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilita'. |
| Art. 2
Estinzione degli ordinativi e dei buoni informatici
1. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in "bonifico domiciliato". 2. L'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto aperto a favore del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, in attesa che i creditori si presentino per la riscossione. 3. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni informatici recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al comma 2, in attesa che il pagamento venga eseguito il primo giorno lavorativo dell'anno successivo. 5. Poste Italiane S.p.A. riversa nel conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato Poste Italiane S.p.A. - Servizio di tesoreria Bancoposta le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia. |
| Art. 3
Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine
1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali, nonche' di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, rivenienti dall'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici, sono versate provvisoriamente su contabilita' speciali, intestate alle Ragionerie territoriali dello Stato aventi sede nei capoluoghi di regione e aperte presso le coesistenti sezioni di tesoreria statale, per essere utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore. 2. Gli uffici pagatori di cui all'art. 2, comma 1, restituiscono alla Banca d'Italia, mediante storni di bonifico, gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici non riscossi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo. Tali importi sono versati sulle contabilita' speciali di cui al precedente comma 1. 3. Sulle contabilita' speciali di cui al comma 1 sono versati anche gli importi degli ordinativi e dei buoni informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie, non riscossi entro il termine di cui all'art. 2, comma 3. 4. Le informazioni relative ai singoli ordinativi di pagamento o ai buoni informatici, i cui importi sono accreditati sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, sono fornite dalla Banca d'Italia con il flusso telematico di cui all'art. 6, comma 2 e rese disponibili dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al funzionario delegato sul SICOGE. 5. Il rinnovo del pagamento e' affidato alle Ragionerie territoriali dello stato aventi sede nei capoluoghi di regione. Il rinnovo del pagamento e' disposto su richiesta del funzionario delegato e sotto la sua responsabilita', previa rimozione delle cause che non hanno consentito l'esecuzione del pagamento originario. Detto rinnovo non costituisce attivita' gestionale. 6. Il rendiconto amministrativo relativo alla gestione delle contabilita' speciali di cui al comma 1 e' reso ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 4
Pagamenti in contanti
1. Il pagamento in contanti e' attestato dalla quietanza del beneficiario dell'ordinativo o del buono informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel relativo flusso informatico. |
| Art. 5
Casi particolari
1. Per i pagamenti urgenti, autorizzati ai sensi dell'art. 159 delle I.S.T., il funzionario delegato continua a emettere ordinativi in forma cartacea, da trasmettere alla tesoreria competente con le modalita' previste dall'art. 120 delle I.S.T. I pagamenti disposti su ordine di accreditamento trasportato, in attesa dell'attribuzione del capitolo al quale imputare la spesa, sono disciplinati nel Protocollo di cui al successivo art. 7. |
| Art. 6
Rendicontazione dei pagamenti
1. La Banca d'Italia giornalmente trasmette alla Corte dei Conti per via telematica un flusso informativo firmato digitalmente, contenente la rendicontazione dei titoli estinti. 2. L'istituto tesoriere trasmette altresi' giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo rende disponibile ai funzionari delegati sul SICOGE, un flusso telematico firmato digitalmente, contenente l'esito dei titoli informatici emessi. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono a realizzare le procedure di colloquio e di scambio dei dati e a stipulare un protocollo d'intesa per la gestione degli ordinativi e dei buoni informatici. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha cura di fornire ogni informativa alle amministrazioni interessate in merito ai contenuti del protocollo. 2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle I.S.T. 3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stabilisce la data di avvio della procedura di cui al presente decreto sentite la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Da tale data le singole Amministrazioni concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le rispettive date di adesione alla procedura di emissione dei titoli telematici a valere sugli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti |
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