Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 dicembre 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Cooperativa Archeologia. (Decreto n. 55870). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Lombardia (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009) e Toscana (29 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 17 febbraio 2010, relativo alla societa' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Campania (22 febbraio 2010), Lazio (5 luglio 2010), Liguria (18 giugno 2010), Lombardia (9 marzo 2010), Marche (22 marzo 2010), Piemonte (7 luglio 2010), Puglia (9 marzo 2010), Basilicata (25 febbraio 2010) e Toscana (11 giugno 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori, inquadrati nel settore dei servizi, in forza nella Regione Toscana; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 18 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori dipendenti, inquadrati nel settore dell'edilizia, in forza presso unita' produttive site in diverse aree regionali; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 febbraio 2010, per il periodo dal 1° marzo 2010 al 28 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della societa' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, inquadrati nel settore dei servizi, tutti in forza nella Regione Toscana, cosi' suddivisi: 11 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2010; 15 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 256.320,12. Matricola 3017594531. Pagamento diretto: NO. |
| Art. 2
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 febbraio 2010, per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 18 settembre 2010, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della societa' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, inquadrati nel settore dell'edilizia, in forza presso unita' produttive site in diverse aree regionali, cosi' suddivisi: 21 lavoratori per il periodo dal 19 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010; 18 lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 2010 al 28 febbraio 2010; 20 lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2010; 25 lavoratori per il periodo dal 1° aprile 2010 al 18 settembre 2010. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 270.401,31. Matricola 3011219951. Pagamento diretto: NO. |
| Art. 3
L'onere complessivo, pari ad euro 526.721,43 gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 4
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|