Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Daniel Spagnolo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda del sig. Daniel Spagnolo, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestazione di idoneita' professionale, rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Mannheim previa formazione teorica presso l'istituto Justus von Liebig Schule di Mannheim (Germania), della durata di 3 anni, per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata; Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;
Decreta:
Art. 1
Al sig. Daniel Spagnolo, cittadino italiano, nato a Mannheim (Germania) in data 28 novembre 1974, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 16 dicembre 2010
Il direttore generale: Vecchio |
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