Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 dicembre 2010 |
Riconoscimento, al sig. Pompili Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Pompili Marco, nato a Stoccarda (Germania) il 1° maggio 1970, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la scuola per infermieri nell'ospedale Bethesda a Stoccarda in data 15 marzo 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Considerato che in data 1° aprile 1996 il signor Pompili Marco ha ricevuto dal Regierungspräsidium di Stoccarda il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»; Visto l'attestato di conformita' rilasciato dall'autorita' competente tedesca in data 5 novembre 2010 e relativa traduzione che certifica che la formazione professionale acquisita dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la scuola per infermieri nell'ospedale Bethesda a Stoccarda in data 15 marzo 1996, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Krankenpfleger» a partire dal giorno 1° aprile 1996, dal signor Pompili Marco, nato a Stoccarda (Germania) il 1° maggio 1970, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
Il signor Pompili Marco e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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