Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell' 8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) «i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;»;
2) «i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»;
3) «i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;»;
4) «i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;»;
d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
«p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»;
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente:
«r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»;
g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente:
«s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»;
h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
1) «u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;»;
2) «u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;»;
i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 92, 95 e 117
della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.» .
«Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esposivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
supplemento ordinario.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 1993, n. 42, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, e successive
modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, e successive modificazioni», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale, e successive
modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
- Si riportano gli articoli 16 e 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro
strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: "La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.";
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono
sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole: "un ottavo",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un
dodicesimo".
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito
IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art.
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis.1, numero
3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.".
12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e' inserito
il seguente: "Art. 2215-bis (Documentazione informatica). -
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la
cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di
regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e
gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione,
e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite
dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso
e, al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono
effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "e'
effettuato";
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Le
dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del codice
civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'art. 2472 del codice
civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle
seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'art. 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri"
sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto"
sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'art. 2478-bis del
codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono
sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le
parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'art. 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci"
sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le
modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il
trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette
le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle
accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)";
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge".
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
- Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.".
2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"
fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle
seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle
finanze".
3.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5.
6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.".
7.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale
puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi
a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si
costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14.
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma
527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5
e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010
e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro
il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: "due membri", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "tre membri".
21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente".
22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'art.
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale";
b) al comma 2 dopo le parole: "mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.".
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai
restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
25. L'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione
dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il
termine di cui all'art. 64, comma 4, del medesimo
decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
"somministrazione di lavoro" sono aggiunte le seguenti "ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni ed integrazioni";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.";
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del presente decreto".
27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: "Si applicano le disposizioni previste dall'art.
36, comma 3, del presente decreto.".
28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
"Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.".
30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
"f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;".
30-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'".
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7
della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.";
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
"dall'amministrazione" sono inserite le seguenti: "di
appartenenza, o da altra amministrazione,".
30-quinquies.All'art. 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: "procedura civile," sono inserite le seguenti: "non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e".
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
"46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.".
33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel
limite delle risorse non utilizzate e allo scopo
finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all'art. 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell'art. 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa".
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177,
recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n.
290, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di
coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
alla verifica della corrispondenza delle informazioni in
essi contenute;
b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso
l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento
rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato
elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I
della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della
medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai
dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
forma elettronica allegati oppure connessi a un documento
informatico che consentono l'identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme
delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
di protocollo, nonche' alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione
dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi
informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter)identificazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della
procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o
piu' documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi.».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
del riparto di competenza di cui all'art. 117 della
Costituzione, nonche' alle societa', interamente
partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale
pubblico inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-bis. (Abrogato).
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,
43 e 44 del Capo III, nonche' al Capo IV, si applicano ai
privati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
e consultazioni elettorali. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze
derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni,
sono stabiliti le modalita', i limiti ed i tempi di
applicazione delle disposizioni del presente Codice alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche'
all'Amministrazione economico-finanziaria.».



 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1. I
cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e con i gestori di
pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente
codice.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.».



 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
- 1. Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con
i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio
indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le
pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica
certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo
il dichiarante e rappresenta espressa accettazione
dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte
delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei
provvedimenti che lo riguardano.
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta
elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti
indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e'
effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato)».



 
Art. 6
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione
dell'utenza). - 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono
alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a
tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una
preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e
delle imprese, anche utilizzando strumenti per la
valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato
per la funzione pubblica e al Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualita'
dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.».



 
Art. 7
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «Lo Stato favorisce» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni favoriscono».



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Partecipazione democratica elettronica). - 1.
Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso
delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero,
al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei
diritti politici e civili sia individuali che collettivi.».



 
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attivita' produttive»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Sportello unico per le attivita' produttive).
- 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui
all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via
telematica.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto
dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente
decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo
ai procedimenti di competenza delle amministrazioni
centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».



 
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.»;
c) al comma 1-ter, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonche' per
la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di
cui al Capo I, sezione II, del presente decreto.
1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione
delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle
disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai
fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi
comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le
loro articolazioni da esse erogati, qualunque sia il canale
di erogazione, nel rispetto della autonomia e della
specificita' di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi
compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via
telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con
l'intervento di privati.».



 
Art. 10
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.».



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Rapporti tra Stato, regioni e autonomie
locali). - 1. In attuazione del disposto dell'art. 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato
disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando
anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e
dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei
dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle
amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali
promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso
la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'art. 71.
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese
a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie
locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la
loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le
autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e
territoriali, favorisce la collaborazione interregionale,
incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in
particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione
territoriale.
3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e'
istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera
della medesima che ne definisce la composizione e le
specifiche competenze, una Commissione permanente per
l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali
con funzioni istruttorie e consultive.».



 
Art. 11
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. La
riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di
cui all'art. 12, comma 1, avviene anche attraverso il
migliore e piu' esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo
del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare
e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita'
gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di
accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga
in conformita' alle prescrizioni tecnologiche definite
nelle regole tecniche di cui all'art. 71.
2-bis. Le Pubbliche amministrazioni nella valutazione
dei progetti di investimento in materia di innovazione
tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi
derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2,
nonche' dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le Pubbliche amministrazioni, quantificano
annualmente, ai sensi dell'art. 27, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente
conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo
quanto previsto dall'art. 27, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo
per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa e'
attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalita'
idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla
costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico
di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea.».



 
Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»;
4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;
5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le
predette amministrazioni individuano un unico ufficio
dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo
di tali Uffici, responsabile del coordinamento funzionale.
Al predetto Ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
Uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'art. 51.».



 
Art. 13
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «registrazione» e' sostituita dalla seguente: «memorizzazione»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».



Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 20 (Documento informatico). - 1. Il documento
informatico da chiunque formato, la memorizzazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71
sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi
delle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'idoneita' del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita',
sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando
quanto disposto dall'art. 21.
2. (Abrogato).
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici, nonche' quelle in materia di generazione,
apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma
elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'art. 71.
La data e l'ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art.
71.».



 
Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.».



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 21 (Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica). - 1. Il documento informatico, cui e' apposta
una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza,
integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3,
che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha
l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall'art. 25, le
scritture private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri
da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con
firma elettronica qualificata o con firma digitale.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche se la firma elettronica e' basata su un certificato
qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed e' accreditato in uno Stato
membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie.».



 
Art. 15
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 2714 e 2715 del
codice civile:
«Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti
pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari
pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'
autorizzati.».
«Art. 2715 (Copie di scritture private originali
depositate). - Le copie delle scritture private depositate
presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari
autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura
originale da cui sono estratte.».



 
Art. 16
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".».



Note all'art. 16:
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 2702 del codice civile,
vedasi in nota all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 2712 del codice civile:
«Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche). - Le riproduzioni
fotografiche, informatiche o cinematografiche, le
registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena
prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai
fatti o alle cose medesime.».



 
Art. 17

Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto
legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e' sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del Capo II come
modificato dal presente decreto:
«Documento informatico e firme elettroniche;
trasferimenti, libri e scritture».



 
Art. 18
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: «all'amministrazione,» sono inserite le seguenti: «qualora emettano certificati qualificati,».



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Certificatori). - 1. L'attivita' dei
certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato
membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se
persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i
soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano
certificati qualificati, devono possedere i requisiti di
onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso le banche di
cui all'art. 26 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir
meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di
prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri
dell'Unione europea non si applicano le norme del presente
codice e le relative norme tecniche di cui all'art. 71 e si
applicano le rispettive norme di recepimento della
direttiva 1999/93/CE.».



 
Art. 19
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28 (Certificati qualificati). - 1. I certificati
qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico
rilasciato e' un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del
certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato
nel quale e' stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente
identificato come tale e codice fiscale del titolare del
certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati
peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica
corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del
periodo di validita' del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha
rilasciato il certificato, realizzata in conformita' alle
regole tecniche ed idonea a garantire l'integrita' e la
veridicita' di tutte le informazioni contenute nel
certificato medesimo.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,
per i titolari residenti all'estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice
fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di
residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo,
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice
identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puo' contenere, ove
richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il
certificato e' richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la
qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni professionali, nonche'
poteri di rappresentanza;
b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli
derivanti dalla titolarita' delle qualifiche e dai poteri
di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'art.
30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei
contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove
applicabili.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere
contenute in un separato certificato elettronico e possono
essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche in
riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini
professionali.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se
richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir
meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al
presente articolo.».



 
Art. 20
Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29 (Accreditamento). - 1. I certificatori che
intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei
requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita'
e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il
CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui
all'art. 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti
indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del
personale responsabile della generazione dei dati per la
creazione e per la verifica della firma, della emissione
dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole
tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi
dell'art. 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti
alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti
al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in
via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina
in questione.
7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come
tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche
amministrazioni.
8. Il valore giuridico delle firme elettroniche
qualificate e delle firme digitali basate su certificati
qualificati rilasciati da certificatori accreditati in
altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art.
3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a
quello previsto per le firme elettroniche qualificate e per
le firme digitali basate su certificati qualificati emessi
dai certificatori accreditati ai sensi del presente
articolo.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 21
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) e' soppressa;
b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.».
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita' legale.
4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato dal
presente decreto:
«Art. 32 (Obblighi del titolare e del certificatore). -
1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad
assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.
2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a
terzi.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'art.
19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato
elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole
tecniche di cui all'art. 71, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su
richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli
relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite,
previa verifica della documentazione presentata dal
richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti
tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle
limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del
servizio di certificazione;
f) (soppressa);
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della
revoca e della sospensione del certificato elettronico in
caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal
quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita
del possesso o della compromissione del dispositivo di
firma, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacita' del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche'
garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro
degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e
revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei
certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte
le informazioni relative al certificato qualificato dal
momento della sua emissione almeno per venti anni anche al
fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di
firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il
servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli
tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il
servizio di certificazione, tra cui in particolare gli
esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso,
l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e
le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere
trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in
linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra
il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalita' tali da garantire
che soltanto le persone autorizzate possano effettuare
inserimenti e modifiche, che l'autenticita' delle
informazioni sia verificabile, che i certificati siano
accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei
casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta,
elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi
accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la
continuita' del sistema e comunicare immediatamente a
DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che
determinano disservizio, sospensione o interruzione del
servizio stesso.
4. Il certificatore e' responsabile
dell'identificazione del soggetto che richiede il
certificato qualificato di firma anche se tale attivita' e'
delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo
esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al
rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo
l'informativa prevista dall'art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti
o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso
della persona cui si riferiscono.».



 
Art. 23
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 33 (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome
del titolare il certificatore puo' riportare sul
certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come
tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha
l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale
identita' del titolare per almeno venti anni decorrenti
dall'emissione del certificato stesso.».



 
Art. 24
Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» ;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma). - 1. I dispositivi sicuri e le
procedure utilizzate per la generazione delle firme devono
presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la
chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma
sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal
titolare dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma
1 devono garantire l'integrita' dei documenti informatici a
cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono
essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della
firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere
conferma della volonta' di generare la firma secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme
apposte con procedura automatica. La firma con procedura
automatica e' valida se apposta previo consenso del
titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale
di cui al comma 5.
5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei
dispositivi per la creazione di una firma qualificata
prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e'
accertata, in Italia dall'Organismo di certificazione della
sicurezza informatica, in base allo schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema
nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei
ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e
prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre
riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo
designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'art. 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
1999/93/CE.».



 
Art. 25

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 37 (Cessazione dell'attivita'). - 1. Il
certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data
di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza
indugio i titolari dei certificati da lui emessi
specificando che tutti i certificati non scaduti al momento
della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica
contestualmente la rilevazione della documentazione da
parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.
L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la
revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della
cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione
dell'attivita' del certificatore accreditato tramite
l'elenco di cui all'art. 29, comma 6.
4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la
propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un
certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la
conservazione e la disponibilita' della documentazione
prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e
delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al
deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione
e la disponibilita'.».



 
Art. 26
Modifiche al capo II del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».



Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 38 (Trasferimento di fondi). - 1. Il
trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'
effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71 di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e
la Banca d'Italia.».



 
Art. 27
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.».



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 40 (Formazione di documenti informatici). - 1. Le
pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di
cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'art.
71.
2. (Abrogato).
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la
funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono
individuate le categorie di documenti amministrativi che
possono essere redatti in originale anche su supporto
cartaceo in relazione al particolare valore di
testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad
assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri
decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il
valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed
ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualita'
personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su
supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.».



 
Art. 28
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole: «puo' raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «, l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo la lettera e) e' aggiunta in fine a seguente:
«e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1.
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
1-bis.La gestione dei procedimenti amministrativi e'
attuata in modo da consentire, mediante strumenti
automatici, il rispetto di quanto previsto all'art. 54,
commi 2-ter e 2-quater.
2. La pubblica amministrazione titolare del
procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da
chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato
garantendo la possibilita' di essere direttamente
consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni
coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione,
l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi
ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e
trasmissione del documento informatico, ivi comprese le
regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema
pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri
dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa;
regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'art. 71, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento,
che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto
disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree
a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
da garantire la corretta collocazione, la facile
reperibilita' e la collegabilita', in relazione al
contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; e'
inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241
del 1990.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'
convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
amministrazioni medesime.».



 
Art. 29
Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti).
- 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la
conservazione nel tempo sono effettuate in modo da
garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art.
71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le
scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere
archiviati per le esigenze correnti anche con modalita'
cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita'
digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'art. 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle
pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.».



 
Art. 30
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea la parola: «garantisce» e' sostituita dalla seguente: «assicura»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«44-bis (Conservatori accreditati). - 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente dereto:
«Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici). - 1. Il sistema di conservazione dei
documenti informatici assicura:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha
formato il documento e dell'amministrazione o dell'area
organizzativa omogenea di riferimento di cui all'art. 50,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrita' del documento;
c) la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei
documenti e delle informazioni identificative, inclusi i
dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste
dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in
allegato B a tale decreto.
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti
informatici e' gestito da un responsabile che opera
d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati
personali di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi di
cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione
delle attivita' di rispettiva competenza.
1-ter. Il responsabile della conservazione puo'
chiedere la conservazione dei documenti informatici o la
certificazione della conformita' del relativo processo di
conservazione a quanto stabilito dall'art. 43 e dalle
regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad altri
soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche.».



 
Art. 31
Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».



 
Art. 32
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1.
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».



 
Art. 33
Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, come modificato dal
presente decreto:
«1. Il ricorrente notifica preventivamente, anche con
le modalita' di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, una diffida all'amministrazione o al
concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta
giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli
interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice
dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza
ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il
settore in cui si e' verificata la violazione, l'omissione
o il mancato adempimento di cui all'art. 1, comma 1, e cura
che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause.
Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore
della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano,
per ciascun settore di propria competenza, il procedimento
da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del
presente comma. L'amministrazione o il concessionario
destinatari della diffida, se ritengono che la violazione,
l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili
altresi' ad altre amministrazioni o concessionari, invitano
il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.
La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione
pubblica o dal concessionario di servizi pubblici
interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.».



 
Art. 34
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2 le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma
6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, e' reso accessibile e
fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri
a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
elaborazioni aggiuntive e' fatto comunque salvo il disposto
dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».



 
Art. 35
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 51 (Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle
infrastrutture delle pubbliche amministrazioni). - 1. Con
le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 sono
individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la
riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.
1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione
degli incidenti di sicurezza informatici;
b)promuove intese con le analoghe strutture
internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche
di cui al comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni.".
2. I documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.
2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare
tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena
vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi».



 
Art. 36
Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso telematico e riutilizzazione dei»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzazione dei dati
e documenti delle pubbliche amministrazioni). - 1.
L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di
protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di
divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio
del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici
accessibili per via telematica.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono
titolari, promuovono progetti di elaborazione e di
diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti
di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma
3;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati
aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.».



 
Art. 37
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) i bandi di concorso.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione».



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta
elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di concorso.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di
cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo
i criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento
individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo
precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della funzione pubblica. La mancata
comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.
2. (Abrogato).
2-bis. (Abrogato).
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei
propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica
certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le
amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che
renda noti al pubblico i tempi di risposta.
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che gia'
dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica
a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
pratiche che lo riguardano.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di identificazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».



 
Art. 38
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale delle
autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti,
le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
51 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».



 
Art. 39
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rendere disponibili anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili per via telematica»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.».



Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 57 (Moduli e formulari). - 1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili per via telematica l'elenco della
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i
moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche
ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante
ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili.».



 
Art. 40

Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.».



Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 57-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare
per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono
affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi
e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».



 
Art. 41
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 58 (Modalita' della fruibilita' del dato). - 1.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un
altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonche' al fine di
agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati
relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica
predispongono, sulla base delle linee guida redatte da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di
tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare
le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le
convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi
dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo, riferendo annualmente con apposita
relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche
di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
3-bis.In caso di mancata predisposizione delle
convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio
dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le
amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso
inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di
predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali.».



 
Art. 42
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato
territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
la composizione e le modalita' per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 2.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per
la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei
dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima
costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso,
per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati
territoriali detenuti dalle singole amministrazioni
competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei
dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».



 
Art. 43
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle anagrafi;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».



Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme
delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle
pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e
contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle
pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per
l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle
competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica
amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli
istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul
sistema pubblico di connettivita' di cui all'art. 73 e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale
di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di
statistica. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuate le strutture responsabili della gestione
operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche
tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
3-bis. In sede di prima applicazione e fino
all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono
individuate le seguenti basi di dati di interesse
nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b)indice nazionale delle anagrafi;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'art. 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di
immigrazione e di asilo di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'art. 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».



 
Art. 44
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».
 
Art. 45
Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».



Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in
rete). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali
individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete
in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita'
ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e
non discriminazione, tenendo comunque presenti le
dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi
pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando
alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la
certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente, A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata,
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71. Per
le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo
parere della Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui
all'art. 14, comma 3-bis.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per
integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine
di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e
rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
amministrazioni, attraverso idonei sistemi di
cooperazione.».



 
Art. 46
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita con la seguente: «identificazione»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»;
c) il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
3. (Abrogato)».



 
Art. 47
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di cui al presente articolo».



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38,
commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identita'
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In
tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel
settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. (Abrogato).
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da
presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta' da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e'
inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identita'
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis.Il potere di rappresentanza per la formazione e
la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e
altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e
documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi puo' essere
validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita' di
cui al presente articolo.».



 
Art. 48
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «del quindicesimo anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica».



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio della carta d'identita'
elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento dell'eta'
prevista dalla legge per il rilascio della carta
d'identita' elettronica, sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della
carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi
in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della
carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il
rilascio della carta d'identita' elettronica, possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel
rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione
di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le
regole tecniche di cui all'art. 71, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei
servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi
possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di
identita' elettronica.».



 
Art. 49
Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni). - 1. Le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste
dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a
spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi,
sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice
sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita'
di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70, che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai
fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e
dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».



 
Art. 50
Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «applicativi» e' sostituita dalla seguente: «informatici»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2»;
c) al comma 3, dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «o di singoli moduli»;
d) al comma 4, le parole: «riuso delle applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «riuso dei programmi o dei singoli moduli».



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 69 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 69 (Riuso dei programmi informatici). - 1. Le
pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
informatici realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato
sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso
gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li
richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,
salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre
piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione
effettuata da DigitPA, ai sensi dell'art. 68, comma 2.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei
contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di
singoli moduli, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini
del riuso da parte della medesima o di altre
amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi
informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole,
concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso
di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni,
servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli
moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.».



 
Art. 51
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.».



Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 70 (Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili). - 1. DigitPA, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni
tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni
anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle
che, in base alla propria valutazione, si configurano quali
migliori pratiche organizzative e tecnologiche.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono
acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la
possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note
dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale
mancata adozione.».
- Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle premesse.



 
Art. 52
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.



Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 71 (Regole tecniche). - .1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la
protezione dei dati personali nelle materie di competenza,
previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di
DigitPA.
1-bis. (Abrogato).
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».



 
Art. 53
Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».



Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Nel
rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo
definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella
elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata
allo scambio e diffusione delle informazioni tra le
pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati.
2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione,
l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per
assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei
flussi informativi, garantendo la sicurezza, la
riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a
garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
del sistema;
b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione
applicativa;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.».
3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di
connettivita' sono dettate ai sensi dell'art. 71.



 
Art. 54
Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».



Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'art. 75 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di
connettivita'). - 1. Al SPC partecipano tutte le
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni
elettorali.
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche'
dell'art. 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei
sistemi informativi degli organismi competenti per
l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale,
nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita
la possibilita' di connessione al SPC delle autorita'
amministrative indipendenti.
3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che
perseguono finalita' di pubblico interesse possono
usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi,
adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera
della Commissione di cui all'art. 79.».



 
Art. 55
Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «all'articolo 71, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»;
b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo:
«Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.».



Note all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel
Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Le pubbliche
amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti
organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la
cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art.
73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove
venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire
soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi
comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole
per garantire la compatibilita' con la cooperazione
applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a
mantenere distinti gli ambiti di competenza.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al
dirigente responsabile dei sistemi informativi
automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del
presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
«Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e
verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma
2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio
finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.».



 
Art. 56
Abrogazioni

1. Sono abrogati :
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005, recante: «Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.



Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
- 1. La posta elettronica certificata consente l'invio di
messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di
legge.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti,
possono dichiarare la esplicita volonta' di accettare
l'invio di posta elettronica certificata mediante
indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle
imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e
puo' essere revocata nella stessa forma.
5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica
la disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica
certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale
cessazione della disponibilita', nonche' le modalita' di
conservazione, da parte dei gestori del servizio, della
documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
di cui all'art. 17.
6. La validita' della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata e' attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire
del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono
di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008».
- L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 maggio 2005 (Razionalizzazione in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex
art. 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 -
Finanziaria 2005), abrogato dal presente decreto, recava:
«Individuazione di infrastrutture di competenza statale».



 
Art. 57
Norme transitorie e finali

1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 4 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, salvo quanto gia' disposto in materia di firma digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il decreto di cui all'articolo 22, comma 3-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 16, sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 19 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 37 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
14. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono predisposte entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
15. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 52, sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque ricorrano la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «DigitPA».
19. DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facolta' di avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici.
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, Il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 10. - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni
organiche, individua, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o
equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale
responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i
rapporti dell'amministrazione di appartenenza con
l'Autorita' e assume la responsabilita' per i risultati
conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego
delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica
dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il
dirigente responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della
bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita' entro il
mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con
l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici
conseguiti.».
- Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66,
supplemento ordinario.
- Per il riferimento al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, vedasi in note alle premesse.



 
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