Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 dicembre 2010
Riconoscimento, al sig. Ungureanu Paraschiv, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settore di carrozzeria.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Ungureanu Paraschiv, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturita' - profilo meccanico - conseguito nel 1982 presso il «Liceo Auto» con sede a Ploiesti, provincia di Prahova (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attivita' di autoriparazione, settore di carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge 5 febbraio 1992 n. 122;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di autoriparatore, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa;
Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Ungureanu Paraschiv, cittadino rumeno, nato a Ploiesti (Romania) il 20 aprile 1961, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attivita' di autoriparazione settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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