Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 3914) |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno provocato l'esondazione del torrente Dragone, movimenti franosi, con conseguenti danni ai centri abitati ed ai beni mobili, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerato, altresi', che a causa dei summenzionati eventi ha perso la vita una persona; Ritenuto quindi necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; D'intesa con la regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il Prof. Edoardo Cosenza, Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, provvede, anche avvalendosi dei comuni interessati in qualita' di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. 2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, in particolare: a) alla quantificazione definitiva delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza; b) alla quantificazione definitiva dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili; c) alla quantificazione definitiva del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi; d) alla predisposizione, sentiti i comuni interessati, ove competenti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento pubblico e privato, presso le Amministrazioni interessate, del piano degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara' volto in particolare al ripristino della viabilita', delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalita' delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi, nonche' alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa. e) a porre in essere ogni azione utile alla predisposizione da parte dei comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, della dovuta pianificazione d'emergenza coerentemente con quanto stabilito dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008. 5. I contributi di cui alle lettere b), c) sono concessi secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti, nel rispetto dei limiti massimi e delle tipologie previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente ordinanza. 6. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto. |
| Art. 2
1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegati, nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, agli interessati, sulla base di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni: a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature comunque non superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro; b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, fino ad un massimo di 60.000,00 euro; c) un contributo, correlato alla durata della sospensione della attivita' che non puo' eccedere i novanta giorni, e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. 2. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi. 3. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. |
| Art. 3
1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato ad erogare contributi fino al 70% e nel limite massimo di euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di euro 20.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. |
| Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all' approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 5
1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dagli stessi nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli da 93 a 100 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241e successive modificazioni; legge 7 agosto 1990, n.241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 191; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'art. 6 della direttiva 1999/31/CE del 24 aprile 1999; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383; legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79 ed i corrispondenti articoli 10, 11, 16, 19, 21, 22 del regolamento medesimo; legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 e misure di salvaguardia; legge regionale del 27 giugno 1987, n. 35 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare eventuali risorse derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile, che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, rimodulando i relativi programmi d'intervento. Il provvedimento dovra' essere accompagnato da una relazione sullo stato d'attuazione dei programmi da rimodulare, che specifichi dettagliatamente la natura delle risorse destinate alle nuove esigenze, nonche' le ragioni del mancato utilizzo delle risorse stesse. Il provvedimento dovra', altresi', contenere il quadro generale delle nuove priorita' derivanti dal succedersi degli eventi calamitosi degli ultimi due anni ed un'analisi del rischio in relazione al mancato completamento dei programmi originariamente previsti. 4. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento ed anche ad utilizzare ulteriori risorse finanziarie, pubbliche e private, attualmente disponibili o che si renderanno tali nei rispettivi bilanci in deroga alla normativa vigente. 5. Per gli interventi e le opere da realizzare in ambiti comunque funzionalmente correlati al superamento dell'emergenza, il comune di Atrani puo' provvedere anche con le risorse finanziarie inerenti agli interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni da realizzare nell'ambito del programma innovativo in ambito urbano denominato «Contrato di quartiere II», nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 25 novembre 2010 dal medesimo comune con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il Commissario straordinario delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma sottoscritto in data 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, deve rimodulare le risorse stanziate in favore del comune di Atrani per le iniziative ritenute necessarie a tutelare la pubblica e privata incolumita' da porre in essere nel medesimo comune su richiesta del Commissario delegato di cui al comma 1. |
| Art. 7
1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 8
1. Il Settore di Protezione Civile della Regione Campania garantisce, anche ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilita' dei dati e delle informazioni ottenuti dalle reti per il monitoraggio strumentale degli eventi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, per tutti gli interventi programmati ed avviati e per tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento dei contesti di criticita' in atto nel territorio regionale, il Commissario delegato provvede al trasferimento, in capo alla Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio, della titolarita' di tutti gli accordi di ospitalita' delle apparecchiature radioelettriche in ponte radio troposferico, funzionali al monitoraggio meteoidropluviometrico in tempo reale, di cui alle ordinanze n. 3158/2001, n. 3521/2006, n. 3591/2007, n. 3849/2010. 3. Al fine di garantire, relativamente alle emergenze in atto di cui alla presente ordinanza e di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3484/2005 e n. 3521/2006, il necessario potenziamento delle attivita' di previsione, prevenzione e monitoraggio strumentale degli eventi in atto, il Commissario Delegato e' autorizzato ad avvalersi, sia nelle situazioni di pre-emergenza ed emergenza che nelle fasi di presidio, attenzione, pre-allarme e allarme, previste nell'ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, ad integrazione del personale del Centro Funzionale regionale di cui alla legge n. 267/98 e della Sala Operativa regionale unificata di protezione civile, di personale tecnico dell'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), delle Autorita' di Bacino o di personale appartenente alla Giunta Regionale della Campania con adeguata esperienza nelle attivita' afferenti al rischio idrogeologico, in posizione di distacco nel limite massimo di dieci unita', assicurando in tal modo, la continuita' dell'azione tecnico-amministrativa, il coordinato ed unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia di rischio idrogeologico, nonche' il pieno concorso nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile ai sensi delle DD.G.R. numeri 6932/2001 e 854/2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010
Il Presidente: Berlusconi |
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