Art. 6 Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
1. Per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) non superiore ad euro 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2010, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, rimane fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. Per l'anno d'imposta 2010 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRE) compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale (IRE). 4. Per l'anno d'imposta 2010, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale (IRE) e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 34.600.000,00, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 64 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 2010) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa. (Omissis). Data a Genova, addi' 24 dicembre 2010
Il Presidente: Burlando |