IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009
1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363 |