IL PREFETTO della provincia di Verona
Premesso che nella provincia di Verona, i Comuni di Monteforte d'Alpone, Soave e San Bonifacio, nonche' altri eventualmente individuati dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, sono stati interessati dagli eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche, verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della Regione Veneto; Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999 n. 133 con cui si stabilisce: che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; che non si considerano destinati ad attivita' estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalita'; che entrambe le forme di liberalita' non sono soggette all'imposta sulle donazioni; Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalita';
Decreta:
Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della provincia di Verona nelle premesse specificato, sono cosi' individuati: a) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 422, nonche' integrato dall'art. 30 comma quarto del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2; b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalita' prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche o da altri eventi straordinari; c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; d) associazioni sindacali e di categoria. Il presente Decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Verona, 29 novembre 2010
Il prefetto: Stancari |