Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2010 (vai al sommario)
LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2

1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della presentazione di un'apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta' estere sedi di organizzazioni internazionali. Ai componenti della commissione interministeriale non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a pubblicizzare e a dare il piu' ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilita' da e verso le organizzazioni internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.



Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il
seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».



 
Art. 3

1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.
 
Art. 4

1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.
 
Art. 5

1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima localita'. Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26.
2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui coniuge presta servizio all'estero in qualita' di funzionario internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti.
4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui al comma 3 ha una durata minima di un anno e massima di tre anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26, fermi restando i limiti alla facolta' di procedere ad assunzioni previsti dalla normativa vigente.
6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque fatte salve eventuali misure di maggior favore per i dipendenti, contenute nei contratti collettivi di lavoro.



Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1980,
n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei
dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso
dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio
all'estero), e' il seguente:
«Art. 4 Qualora l'aspettativa si protragga oltre un
anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il posto
corrispondente ai fini' delle assunzioni. In tal caso,
l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi
siano vacanze disponibili - un posto in soprannumero da
riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.».



 
Art. 6

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3241):
Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010.
Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X.
Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010.
Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010.
Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2393):
Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^.
Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.
 
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