IL DIRETTORE per le accise
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005; Vista l'istanza con la quale la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette; Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette in conformita' ai prezzi richiesti dalla citata societa' con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;
Decreta:
L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette e' modificato come di seguito riportato:
SIGARETTE (TABELLA A) ==================================================================== MARCA CONFEZIONE DA €/kg. A €/Kg. Pari ad € convenzionale convenzionale alla confezione
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 ANICE da 20 pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 BIANCA da 20 SLIM pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 BLACK da 20 SLIM pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 BLU da 20 pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 CLASSIC da 20 pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 GOLD da 20 SLIM pezzi
FUTURA astuccio 190,00 195,00 3,90 RED da 20 pezzi
GIUBEK cartoccio 190,00 195,00 3,90 FILTRO da 20 pezzi
GIUBEK cartoccio 190,00 195,00 3,90 SENZA da 20 FILTRO pezzi
TRE cartoccio 190,00 195,00 3,90 STELLE da 20 pezzi ====================================================================
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2010
Il direttore: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari Registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 366 |