Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 novembre 2010 |
Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonche' degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO in qualita' di Autorita' di Regolamentazione del settore portale
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante «Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio»; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE; Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima, le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e in coerenza con Linee giuda definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione di atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.A.»; Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»; Vista la deliberazione ministeriale 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero; Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A., stipulato in data 17 settembre 2008, nonche' la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma; Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»; Vista la proposta di adeguamento dei prezzi prodotta da Poste Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in applicazione del metodo del price cap previsto dall'art. 8 del predetto Contratto di programma, con la quale vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai prodotti postali universali riservati, al fine di conseguire, mediante il recupero dell'inflazione pregressa, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale; Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29 settembre 2010, trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010; Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,
Decreta:
Art. 1
Invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno
1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica presentati per l'accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalita' di cui al successivo art. 2, comma 2. A tali invii si applicano le tariffe di cui al successivo comma 2. 2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nel successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella a). Per la spedizione degli invii assicurati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e al valore assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella b). 3. Le tariffe degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche, come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in: a) Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli; b) Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane; c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8. |
| Art. 2
Accesso al servizio degli invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative
1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale. 2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all'art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalita' di consegna, di prelavorazione, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono quelle definite dall'Allegato 2 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati non retail. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale. |
| Art. 3
Invii raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno
1. Sono «invii raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica, diversi da quelli di cui al precedente art. 1. 2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano le tariffe stabilite in allegato 1, tabelle c) e d), secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno. |
| Art. 4 Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie
1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1, tabella e), secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno. 2. Agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982, si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c). |
| Art. 5
Invii raccomandati e assicurati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero
1. Agli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella f). 2. Agli invii assicurati attinenti alle procedure amministrative destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella da g), h), i), l), m) ed n). 3. Alle tariffe di cui al presente articolo si applica quanto previsto per i formati definiti dall'Allegato 4 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati per l'estero. |
| Art. 6 Invii di corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero
1. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'interno, si applicano le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 1, tabella c). 2. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'estero si applicano le tariffe stabilite in Allegato 2, tabella a) del presente decreto definiti in relazione alla zona di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale), secondo gli standard e i formati previsti dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 2, tabella c). 3. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 maggio 2006. 4. All'avviso di ricevimento per l'estero si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti all'estero della zona 1 di cui al precedente comma 2. |
| Art. 7 Condizioni Generali di Servizio
1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, previa approvazione dell'Autorita' di regolamentazione del settore postale, adegua le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. |
| Art. 8 Tariffe speciali
1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi tariffe speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Il Fornitore del servizio universale opera affinche' le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 3. Le tariffe speciali, nonche' eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale. |
| Art. 9 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse. |
| Art. 10 Pubblicazione e entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 novembre 2010
Il Ministro: Romani Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 43 |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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