Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 3 dicembre 2010
Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».


IL MINISTRO DELLA SALLUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Vista la decisione della Commissione 2010/367 del 25 giugno 2010 sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;
Vista la decisione della Commissione, 2009/818/CE del 6 novembre 2009, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE, relative all'influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, e vista in particolare la decisione 2005/734/CE recante: «Decisione della Commissione che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita', e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio» e, in particolare l'art. 1, paragrafo 4;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;
Vista l'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministro della salute, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze 10 ottobre 2005 e 19 ottobre 2005 del Ministro della salute;
Vista l'ordinanza del 22 ottobre 2005 del Ministro della salute recante «Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria» per i Servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;
Vista l'ordinanza 16 dicembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 2009, n. 27;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010 recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;
Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonche' nel report dell'EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria e' ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilita';
Considerato che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate, a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' linea asiatica, in ultimo richiamate dalla gia' citata decisione della Commissione 2009/818 del 6 novembre 2009;
Rilevata la necessita' di riesaminare, secondo la Decisione 2005/734/CE sopra citata, le norme sulla biosicurezza sino ad ora adottate in funzione della situazione epidemiologica, tenuto conto delle attivita' svolte, al fine di suddividere il territorio sulla base dell'analisi del rischio, nonche' di abrogare alcune misure di polizia veterinaria considerate superate;
Rilevato, altresi', che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza;
Ravvisata la necessita' di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorita' ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonche' agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestivita' i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;
Ravvisata, altresi', la necessita' di dover confermare le misure di polizia veterinaria per le aziende di volatili da cortile, relativamente all'obbligo di registrazione, alle misure di quarantena ed ai controlli, disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005 e successive modifiche, allo scopo di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale;
Considerato il venir meno delle condizioni per le quali e' stata adottata l'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005, eccezion fatta per le prescrizioni in materia di monitoraggio sulla popolazione dei volatili selvatici e per l'identificazione delle aziende rurali e industriali che sulla base dell'analisi del rischio devono essere sottoposte a misure di biosicurezza, a seguito della mutata situazione epidemiologica;
Ritenuto necessario armonizzare le misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, ivi compresi gli allegati, contenute nelle ordinanze ministeriali del 26 agosto 2005, e successive modifiche, e del 22 ottobre 2005;
Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le Associazioni di categoria del settore avicolo;
Sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione strategica - emesso in data 6 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;

Ordina:

Art. 1

1. All'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005 e sue modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Monitoraggio e controllo della fauna selvatica e popolazione avicola domestica). - 1. Il monitoraggio ed il controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica vengono effettuati secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B) della presente ordinanza.
2. In base ai risultati dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo e in funzione dell'eventuale rischio rilevato, potra' essere disposta la limitazione dell'attivita' venatoria.
Art. 5-ter (Aree ad elevato rischio). - 1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, accertato in applicazione dei criteri di cui all'Allegato C) della presente ordinanza, individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell'Allegato A della presente ordinanza.
2. Sono obbligatorie reti antipassero per tutti gli allevamenti identificati a rischio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di evitare contatti di volatili domestici con i selvatici e, in particolare, tra anatidi domestici e avifauna selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili.
3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo.
Art. 5-quater (Biosicurezza - deroghe). - 1. Il Ministero della salute, con provvedimento del Direttore generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, concede le deroghe contenute nell'Allegato A) - paragrafi "Norme di conduzione", punto 6 e "Pulizie e disinfezioni" punto 4, alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta con istanza scritta, da trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, previo parere favorevole dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sede del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, e corredata di una relazione tecnica di valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma interessata.»;
b) l'Allegato A) e' sostituito dall'Allegato A) alla presente ordinanza;
c) sono aggiunti gli allegati B) e C).
 
Art. 2

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche e' prorogato al 31 dicembre 2012.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 17
 

ALLEGATO A

BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento devono essere dotati di: - pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni; - pareti e soffitti lavabili; - attrezzature lavabili e disinfettabili; - efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere: a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto; c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita; e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione; f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei; g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende; h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.
3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive.
Norme di conduzione
1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di: a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il piu' possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli; b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento; c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi destinati all'attivita' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda; d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi; e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; f) vietare al personale che opera nell'allevamento di detenere volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare, tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra' avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
6. In deroga al precedente paragrafo, e' consentito l'accasamento di tacchinotti di eta' superiore ad un giorno, esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle “aree ad elevato rischio” individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C).
7. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di un tempo massimo di 10 giorni.
8. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi Veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni.
Pulizie e disinfezioni
1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
- 7 giorni: per i polli da carne; - 21 giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
4. In deroga al precedente punto e' consentito ridurre il periodo del vuoto biologico per i tacchini a 14 giorni anziche' 21 giorni esclusivamente nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle “aree ad elevato rischio” individuate secondo i criteri di cui all'Allegato C)
5. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unita' produttive delle altre aziende di allevamento e' il seguente:
- 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne; - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); - 14 giorni per la selvaggina da penna; - 8 giorni per gli allevamenti di svezzamento.
6. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno 3 gg. dell'intero allevamento, o dell'unita' epidemiologica nel caso di animali da carne, e delle singole unita' produttive per le altre tipologie allevate.
Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacita' produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti;
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti, e' consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
- mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio Veterinario competente; - allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.
Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.
Gestione delle lettiere
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come previsto dalla vigente normativa. Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.
Verifiche
Il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito dell'attivita' di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica della sussistenza dei requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel presente allegato.
 

ALLEGATO B
PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO PER L'INFLUENZA AVIARIA
NELL'AVIFAUNA SELVATICA
Al fine di individuare i fattori di rischio di introduzione dei virus influenzali nelle popolazioni di volatili domestici in aree umide del territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle delle regioni Veneto e Lombardia, che si sono dimostrate ad elevato rischio di infezione, e cosi' identificare e attivare adeguate misure di prevenzione, verra' attivato un piano di monitoraggio nelle specie selvatiche durante le fasi di migrazione/svernamento (autunno/inverno). Il piano di monitoraggio nazionale, che verra' coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e attuato dall'ISPRA, si basa sulle seguenti linee guida concordate in ambito comunitario:
1. sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati: - identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica; - identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilita' di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie; - identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalita' delle migrazioni.
2. sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti - segnalazione di mortalita' anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio.
Aree territoriali interessate - Zone umide del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori sia dall'allevamento intensivo del pollame.
Specie sottoposte a campionamento - Anatidi e limicoli svernanti o in transito nelle aree umide identificate dal piano di campionamento.
Raccolta ed analisi dei campioni - Esecuzione, da parte dell'ISPRA con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici - Sezione di Aosta dell'IZS di Torino, di campionamenti per valutare la prevalenza dei virus influenzali aviari nelle popolazioni di uccelli selvatici. Nell'ambito di tale campionamento dovranno essere prelevati tamponi cloacali per l'esecuzione dell'esame virologico prioritariamente distribuiti per un 80% fra gli anatidi, per un 10% fra i limicoli e per un restante 10% fra altri uccelli selvatici. Le principali arre di presenza degli anatidi selvatici sul territorio nazionale sono rappresentate dalle zone umide delle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia. Per quanto riguarda la presenza di allevamenti del pollame domestico le maggiori concentrazioni sono nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. In queste aree i prelievi verranno effettuati nella Laguna di Venezia (Veneto), nella parte "emiliana" del Parco Nazionale del Delta del Po, e nel bacino imbrifero del medio corso del Po (Lombardia). L'intensita' di campionamento prevista e' pari a 750 individui per il macro-areale "Fiume Po" di cui 400 in Veneto, 270 in Emilia Romagna e 80 in Lombardia. Tale intensita' di campionamento e' adeguata per stimare la prevalenza del virus con un prevalenza attesa pari al 2% (1% errore, 95% lc). Per ognuna delle altre aree si preleveranno 180 campioni che permettono di stimare la prevalenza del virus con una prevalenza attesa del 3% (2.5% errore, 95% LC). In totale si effettueranno circa 1500 campioni con al proporzione di cui sopra per quanto riguarda le specie. Se ritenuti opportuni, in base alla valutazione della situazione epidemiologica, potranno essere disposti ulteriori controlli e campionamenti. I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo autunno/invernale.
Esami di laboratorio - Verranno effettuati presso il Centro di Referenza Nazionale, o presso altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale a tal fine designato. Eventuali stipiti virali isolati dovranno essere inviati al Centro Nazionale di Referenza per la tipizzazione.
 

ALLEGATO C

AREE AD ELEVATO RISCHIO
1. Per “aree ad elevato rischio” si intendono i territori eventualmente definiti da disposizioni comunitarie o quelli individuati secondo i criteri indicati al presente allegato e sulla base della valutazione del rischio effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.
2. L'elenco delle “aree ad elevato rischio” e' diramato con atto dirigenziale della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario.
3. Nelle more della diramazione dell'elenco di cui al punto 2, tutto il territorio nazionale e' considerato come “area ad elevato rischio”.
FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS NEL POLLAME
- ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli; - distanza dell'azienda da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori; - ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densita' di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; - pollame o altri volatili in cattivita' allevati in allevamenti all'aperto o in qualsivoglia altra struttura in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame o altri volatili in cattivita'.
FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA E DA UN'AZIENDA ALL'ALTRA
- ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densita' di aziende avicole; - intensa circolazione di pollame e altri volatili in cattivita', di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone