Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2010 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 14 dicembre 2010
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale «Lumigan» (bimatoprost) autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 470/2010).


Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale LUMIGAN (bimatoprost)- autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 07/01/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

/EU/1/02/205/003 0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 3 ml 1 flacone

/EU/1/02/205/004 0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 3 ml 3 flaconi

Titolare A.I.C.:

ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la legge 15 luglio 2002, n.145

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

VISTO l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; VISTO l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping";

VISTO l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

VISTA la delibera CIPE del l° febbraio 2001; VISTO il Regolamento n. 726/2004/CE;

VISTA la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

VISTA la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

VISTA la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';

VISTO il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta de123 marzo 2010;

VISTO il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nelle sedute del 14/04/2010, 14/09/2010, 14/10/2010, 2/11/2010;

VISTA la deliberazione n 28 del 25 novembre 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

CONSIDERATO che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

DETERMINA
ART. 1
(descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC)
Alla specialita' medicinale LUMIGAN (bimatoprost) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 3 mi 1 flacone AIC N.035447022/E (in base 10) 11TS7G (in base 32)

Confezione

0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 3 ml 3 flaconi AIC N.035447034/E (in base 10) 11TS7U (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti)
 

ART.2
(classificazione ai fini della rimborsabilita')
La specialita' medicinale LUMIGAN (bimatoprost) e' classificata come segue:

Confezione

0,1 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 3 ml 1 flacone

AIC N.035447022/E (in base 10) 11TS7G (in base 32)

Classe di rimborsabilita'

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 13,32

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 21,98

Validita' del contratto: 24 mesi
 

ART. 3
(classificazione ai fini della fornitura)
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LUMIGAN (bimatoprost) e' la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
 

ART. 4
(farmacovigilanza)
Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;
 

ART. 5
(disposizioni finali)
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: Rasi
 
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