Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 novembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Anrather Johanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anrather Johanna, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di Heilbademeister und Heilmasseur conseguito in Austria il giorno 14 aprile 2000 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund - di St. Radegund, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dalla richiedente; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza di servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 luglio 2008; Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalita' di applicazione delle misure compensative; Vista la nota DGRUPS/IV/0042855/P in data 7 ottobre 2008 con la quale e' stato comunicato alla sig.ra Anrather Johanna che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario e' subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale nel settore della idro e balneoterapia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi; Preso atto che la sig.ra Anrather Johanna, ha dichiarato con nota datata 4 marzo 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; Visto il decreto dirigenziale in data 4 agosto 2010, con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'«Ospedale di Merano - Franz Tappeiner» - Reparto di riabilitazione - di Merano (Bolzano - Italia), in data 16 settembre 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del gia' citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito del quale la sig.ra Anrather Johanna e' risultata idonea; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di studio Heilbademeister un Heilmasseur conseguito in Austria il giorno 14 aprile 2000 presso la «Schule fur Heilbademeister & Heilmasseur im Kurhaus zu St. Radegund» - Scuola per bagnini e massaggiatori terapeutici nella casa di cura a San Radegund - di St. Radegund, dalla sig.ra Anrather Johanna nata a Bolzano (Italia) il giorno 23 luglio 1976, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici; Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2010
Il direttore generale: Leonardi |
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