Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 dicembre 2010
Individuazione delle modalita' tecniche ed operative per la comunicazione da parte del vettore aereo delle informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate», che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, di stabilire le modalita' tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dallo Stato italiano;
Visto l'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede, tra l'altro, l'istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1977, riguardante l'organizzazione dei servizi di polizia di frontiera;
Vista la direttiva del Ministro dell'interno in data 28 aprile 2006, in materia di riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia;
Su conforme parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 22 luglio 2010.

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, le modalita' tecniche ed operative per la trasmissione anticipata da parte dei vettori aerei delle informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera aerea esterna autorizzato per fare ingresso nel territorio dello Stato italiano.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «vettore»: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;
b) «frontiere esterne»: le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi;
c) «controllo alla frontiera»: controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di altra considerazione ;
d) «valico di frontiera»: ogni valico di frontiera presidiata dagli uffici di polizia, nonche' dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
e) «uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera»: le autorita' responsabili delle attivita' relative ai controlli di polizia di frontiera.
 
Art. 2
Sistema Informativo frontaliero
Border Control System Italia

1. Ai fini della raccolta e del trattamento delle informazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e' istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere il Sistema informativo frontaliero Border Control System Italia, d'ora in avanti indicato come Sistema informativo B.C.S..
2. Il Sistema informativo B.C.S. e' costituito di due archivi automatizzati:
a) archivio delle liste delle persone trasportate con mezzo aereo e dei dati di volo;
b) archivio delle segnalazioni su passeggeri trasportati, sulle tratte e sui voli a rischio.
3. Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza e' il titolare del trattamento dei dati del Sistema informatico B.C.S. e la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e' individuata quale responsabile del trattamento dei dati.
 
Art. 3
Trattamento delle informazioni e dei dati

1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto si conforma alle previsioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.
 
Art. 4
Modalita' operative per la richiesta
e la comunicazione delle informazioni

1. La richiesta delle informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, e' inoltrata dall'Ufficio incaricato dei controlli di polizia di frontiera esterna aerea presso gli aeroporti italiani - ivi compresi la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane laddove preposte, in virtu' di specifiche disposizioni normative, ai controlli di polizia di frontiera aerea - al vettore aereo.
2. La richiesta delle informazioni al vettore aereo, di cui al precedente comma 1, da inoltrare, di norma e fatte salve le urgenti esigenze, almeno cinque giorni solari antecedenti alla data di inizio del periodo soggetto a monitoraggio per tutte le tratte a rischio gia' comunicate al vettore dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere almeno tre mesi prima della medesima richiesta, deve, altresi' comprendere:
a) l'ente e l'Ufficio di provenienza;
b) l'identificativo dell'operatore che inoltra la richiesta e l'ufficio di appartenenza;
c) il periodo da monitorare, per il quale il vettore dovra' fornire le informazioni;
d) la tratta o l'identificativo del volo, in particolare il numero di volo e la data;
e) la data della richiesta.
3. La comunicazione delle informazioni da parte dei vettori aerei avverra' alla chiusura delle porte dell'aeromobile e dovra' contenere le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, presenti sul documento di viaggio.
4. Ciascuna comunicazione inviata dal vettore aereo interessato e' contrassegnata dai dati di trasmissione, al fine di consentirne la puntuale identificazione. Il Sistema informativo B.C.S., rilascera' la ricevuta per ciascuna comunicazione del vettore aereo, sulla quale saranno riportati il numero identificativo univoco della comunicazione, la data e l'ora di ricezione.
5. La richiesta e la comunicazione delle informazioni e dei dati dovra' avvenire con le seguenti modalita':
a) servizi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, in via residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail);
b) servizi applicativi resi disponibili dal Sistema informativo B.C.S. presso cui l'utente e' stato abilitato ad operare.
 
Art. 5
Modalita' di trasmissione

1. Alla trasmissione delle informazioni e dei dati secondo le modalita' del precedente articolo 4, non dovra' seguire quella del documento cartaceo.
2. I servizi applicativi di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), per l'inoltro delle liste relative alle persone trasportate con mezzo aereo, consentono di interagire secondo le seguenti modalita' :
a) on line (Web browser) su sito web dedicato presso il Sistema informativo B.C.S., per l'invio indiretto da parte del vettore di files in diversi formati;
b) monodirezionale (push) dal sistema informativo del vettore al Sistema informativo B.C.S., contenenti le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.
3. In caso di indisponibilita' dei servizi resi dal Sistema informativo B.C.S., per temporaneo impedimento o per particolari esigenze di interconnessione, la trasmissione dei dati potra' avvenire mediante il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, in via residuale, di posta elettronica ordinaria (e-mail) oppure tramite telefax.
4. Le comunicazioni trasmesse dai vettori con le modalita' di cui agli articoli 4 e al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144.
 
Art. 6
Modalita' di trasferimento dei dati
al Sistema informativo B.C.S.

1. I modelli tecnici di riferimento adottati per il trasferimento dei dati dovranno essere conformi alle specifiche direttive emanate dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) del DigitPA e dal Servizio di Cooperazione (SPCoop).
2. I collegamenti telematici al Sistema informativo B.C.S. dovranno prevedere l'utilizzo di protocolli di rete standard e la cifratura di canale.
3. Per i servizi applicativi resi disponibili dal Sistema informativo B.C.S. si dovra' ricorrere a:
a) tecnologia su modello Web services;
b) applicazioni accessibili tramite Web browser;
c) tecnologie FTP,in via residuale e in presenza di contingenti esigenze, adottando appropriati meccanismi di sicurezza.
4. Nel colloquio tra domini dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) il sistema mittente dovra' ripetere l'invio della comunicazione, per un numero finito di volte, fin quando il sistema ricevente non sara' in grado di confermarne la ricezione.
b) in caso di esaurimento dei tentativi il sistema mittente inviera' una e-mail o un telefax al destinatario, contenente i riferimenti della comunicazione, i riferimenti dei tentativi effettuati, informazioni sugli errori rilevati. Cessati i tentativi di inoltro, la comunicazione, da questo punto in poi, non verra' piu' trattata.
 
Art. 7
Sicurezza e tracciatura delle operazioni

1. L'accesso agli archivi di cui all'art. 2, comma 2, da parte degli utenti del Sistema informativo B.C.S. dovra' assicurare la corrispondenza selettiva dei profili di autorizzazione. Esso e' consentito ai soggetti legittimati in riferimento esclusivo a dati pertinenti e non eccedenti.
2. L'interscambio di dati tra i sistemi informativi dovra' avvenire mediante canali sicuri cifrati realizzati attraverso scambio di certificati digitali.
3. L'accesso ai servizi e ai dati gestiti dalle procedure informatiche del presente decreto sara' subordinato all'autenticazione individuale dei soggetti richiedenti, che dovranno provvedere alla trasmissione cifrata delle specifiche credenziali, costituite da username e password, ovvero attraverso altri sistemi di autenticazione realizzati da dispositivi di riconoscimento digitale, in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.
4. In relazione alle operazioni compiute sul Sistema informativo B.C.S., le informazioni relative al soggetto o al sistema richiedente, l'operazione, la data e l'ora di esecuzione, l'oggetto e l'esito dell'operazione saranno soggette al tracciamento ed alla conservazione in appositi registri informatici.
 
Art. 8
Oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 9
Regime transitorio

1. L'obbligo di trasmettere le comunicazioni per via telematica da parte dei vettori decorre dalla data di disponibilita' dei servizi del Sistema informativo B.C.S.
Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
 
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