Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2010 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL TERRITORIO |
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010 |
Attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione, per via telematica, del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura del Sistema internazionale; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti; Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, che ha, tra l'altro, aggiunto l'art. 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Considerata la necessita' di adottare il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006, per stabilire la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione del titolo per via telematica; Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di trasmissione e le procedure, nonche' di approvare le relative specifiche tecniche, relative alla trasmissione telematica del titolo e del certificato di eseguita formalita';
Dispongono:
Art. 1 Attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione telematica del titolo
1. Nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e' attivata, a titolo sperimentale, in regime transitorio di facoltativita', la trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del codice civile, secondo le disposizioni e le specifiche tecniche di cui al presente provvedimento. 2. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata di un atto notarile integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale prevista dall'art. 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 3. A decorrere dal 29 dicembre 2010, i notai possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare al conservatore presso gli uffici di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo. 4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia sono stabiliti modalita' e termini per l'estensione della trasmissione telematica agli atti notarili da presentare su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 2 Procedure
1. Agli atti trasmessi per via telematica ai sensi del presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308. |
| Art. 3 Presentazione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, durante il regime transitorio di cui al presente provvedimento, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del codice civile, le formalita' integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica si intendono presentate: a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico; b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalita' fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione e' stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico. 2. Al fine di stabilire l'ordine di ricezione di cui al comma precedente, a ciascun file trasmesso sul sistema telematico viene assegnata l'ora di ricezione, corrispondente alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con risoluzione al microsecondo. A tutte le formalita' richieste in base al medesimo titolo e trasmesse nel medesimo file e' assegnata, fermo restando l'ordine in cui le stesse sono state trasmesse, la stessa ora di ricezione. Il tempo UTC corrispondente all'ora di ricezione viene riportato sulla ricevuta di trasmissione, sulle note e sul registro generale d'ordine. |
| Art. 4 Certificato di eseguita formalita'
1. Per tutte le formalita' trasmesse per via telematica ai sensi del presente provvedimento, il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico. |
| Art. 5 Irregolare funzionamento del servizio telematico
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000 in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'Agenzia assicura l'eseguibilita' degli adempimenti mediante presentazione di copia conforme del titolo su supporto cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto interdirigenziale, nonche' la restituzione del certificato di eseguita formalita' mediante consegna del secondo originale della nota, formato su supporto cartaceo. |
| Art. 6 Specifiche tecniche
1. Sono approvate le specifiche tecniche per l'inserimento della copia digitale del titolo nel file da trasmettere, in conformita' alle specifiche tecniche allegate al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione e voltura, nonche' le specifiche tecniche concernenti il rilascio, per via telematica, del certificato di eseguita formalita', riportate nell'Allegato 1. 2. Le specifiche tecniche relative alle modalita' di attestazione delle funzioni di cui all'art. 4 sono riportate nell'Allegato 2 del presente provvedimento. 3. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui al comma 2 sono apportate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. |
| Art. 7 Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2010
Il direttore dell'Agenzia del territorio Alemanno Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia Saragnano |
| ALLEGATO 1 Specifiche tecniche per l'inserimento della copia digitale del titolo nel file dell'Adempimento Unico e specifiche tecniche concernenti il rilascio, per via telematica, del certificato di eseguita formalita'. La copia autenticata di un atto notarile integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale da trasmettere per via telematica e' costituita da un unico file, comprensivo di allegati, codificato in formato testo ASCII, in conformita' alle regole previste dallo standard RFC 2045, denominato “MIME Base64” (1). ------ (1) "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies” http://tools.ietf.org/html/rfc2045. I formati ammessi, con le relative caratteristiche tecniche, sono i seguenti:
- formato TIFF: - tiff dotato di un header valido (ovvero che i primi 3 byte contengano II* oppure MM* rispettivamente per little-endian e big-endian); - primo IFD (Image File Directory) valido; - impostazione di unita' di risoluzione valide; - conformita' allo standard CCITT Group IV; - lunghezza ed altezza dell'immagine maggiori di zero; - immagine in bianco e nero; - valorizzazione del tag che indica come interpretare i bit a 0 e quelli ad 1 (bianco = 0 o bianco = 1); - presenza di 1 sample per pixel; - tag PLANARCONFIG impostato ad 1; - tag ROWSPERSTRIP, STRIPOFFSETS e STRIPBYTECOUNTS non nulli e congruenti; - immagine effettivamente leggibile; - risoluzione 200 x 200 dpi (sui due assi X ed Y).
- formato PDF: - rispondente allo standard PDF/A versione 1.4. La copia autenticata da trasmettere per via telematica e' inserita all'interno del file xml dell'adempimento unico, conforme alle specifiche tecniche allegate al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, nell'elemento CopiaTitolo presente all'interno dell'elemento TitoloDigitale. In tal caso il file xml, a sua volta sottoscritto con firma digitale, puo' contenere i dati necessari per eseguire gli adempimenti relativi ad un unico atto. Nel caso in cui la formalita' pubblicitaria sia generata da due o piu' atti separati, la copia autenticata del primo atto va inserita nell'elemento CopiaTitolo e la copia autenticata degli atti successivi, anch'essa redatta in conformita' alle presenti specifiche tecniche, deve essere inserita all'interno dell'elemento TitoloSecondario. I file dell'“adempimento unico” contenenti copia autenticata di atti notarili da presentare ad un servizio di pubblicita' immobiliare per il quale la trasmissione telematica del titolo non e' stata ancora attivata vengono scartati. Il certificato di eseguita formalita', sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni, restituito al richiedente sul sistema telematico, e' costituito da un file in formato PDF, rispondente allo standard PDF/A versione 1.4. |
| ALLEGATO 2 Specifiche tecniche per l'inserimento della qualifica del titolare all'interno del certificato di firma rilasciato ai dipendenti dell'Agenzia del territorio Ai fini della sottoscrizione del certificato di eseguita formalita' da restituire per via telematica l'Agenzia del territorio rilascia al conservatore e ai relativi delegati un certificato di firma qualificato, conforme alle specifiche tecniche della Deliberazione del Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009, con le seguenti caratteristiche:
- nel campo organizationName (OID:2.5.4.10) e' impostato il valore "AGENZIA DEL TERRITORIO/80416110585"
- nel campo title (OID: 2.5.4.12) e' impostato uno dei seguenti valori
- CONSERVATORE XXXX - CONSERVATORE DELEGATO XXXX - SOSTITUTO CONSERVATORE DELEGATO XXXX - GERENTE XXXX La stringa XXXX contiene solo il codice del servizio di pubblicita' immobiliare presso cui presta servizio il titolare del certificato di firma e puo' assumere i valori della tabella seguente: FI00 (FIRENZE) LE00 (LECCE) BO00 (BOLOGNA) PA00 (PALERMO)
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