Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 dicembre 2010 |
Svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 18 e 19 dicembre 2010 e 6 gennaio 2011. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima ed, in particolare, gli articoli 5 e 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'art. 15; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2010, avente ad oggetto «Arresto temporaneo straordinario obbligatorio delle attivita' di pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010; Considerato che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale; Ritenuto al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero nei giorni dei 17, 24 e 31 dicembre 2010; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 5 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 18 e 19 dicembre 2010 e 6 gennaio 2011. 2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorita' Marittime la volonta' di svolgere, anche parzialmente, l'attivita' di pesca nelle giornate di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca nei giorni 17, 24 e 31 dicembre 2010. |
| Art. 2
1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa. Il presente decreto e' immediatamente efficace e ne viene data pubblicita' mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Galan |
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