Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2010
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 in ordine all'organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'articolo 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri - di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006 - e, in particolare, l'articolo 1, commi 2, 2-quater e 22-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2008, relativo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che dispone, tra l'altro, che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito, «NARS») e' riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE del 15 ottobre 2008, recante organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito «Dipartimento»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del NARS;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 sopra citato al fine di rendere piu' efficace l'azione del NARS a supporto del CIPE assicurando un piu' adeguato supporto tecnico-amministrativo all'attivita' dello stesso NARS;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, avente per oggetto la riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 3 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con decreto del Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, a un dirigente di II fascia con particolare ed elevata professionalita' nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.Per lo svolgimento della sua funzione, il Segretario del NARS si avvale di due unita' di personale del Dipartimento. Il Segretario del NARS assiste il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni, coordina l'attivita' istruttoria di cui al successivo articolo 5 e assicura lo svolgimento di tutte le attivita' occorrenti alla predisposizione e alla conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.».
b) Il comma 2 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«2. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.».
c) Il comma 2 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«2. All'istruttoria partecipano altresi' gli esperti di cui all'articolo 3, comma 2, indicati dal Coordinatore, nonche' il responsabile del Servizio I dell'Ufficio II per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilita' per i necessari collegamenti funzionali con l'attivita' del Dipartimento.»
d) Il comma 3 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«3. Esaurita l'istruttoria, il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.»
e) Il comma 4 dell'art. 5 e' soppresso.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.
Roma, 2 agosto 2010

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 283
 
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