Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 18 ottobre 2010
Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della Gioventu', on.le Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n.121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della Gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», una dotazione finanziaria di € 81.087.000,00;
Visto l'art. 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che demanda alla «Tabella C» della medesima legge la «quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria», cosi' determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2010, della disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in € 81.087.000,00;
Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2010 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del CDR n. 16, denominato «Gioventu'», per l'Esercizio Finanziario 2009, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nell'Esercizio Finanziario precedente;
Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';
Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, concordata in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle risorse del citato Fondo per le politiche giovanili - triennio 2010/2012;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 e' destinata, per l'anno 2010, la somma di € 33.181.019,40.
3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 4, e' destinata la somma di € 47.905.980,60 per l'anno 2010.
 
Art. 2
Variazioni compensative

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, consistenti in trasferimenti per complessivi € 47.905.980,60 a valere sulle risorse afferenti l'Esercizio Finanziario 2010, eventuali incrementi delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilita' finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della Gioventu', ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.
 
Art. 3
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, e 2, quelle di seguito indicate:
a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione;
b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale;
c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate dai giovani;
d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunita' civile;
e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla facilitazione dell'accesso al credito per le finalita' in questione, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;
f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;
g) «La Meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e visibilita' alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualita' e la creativita' dei giovani;
h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualita' e delle eccellenze.
2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attivita' di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro della Gioventu' ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della Gioventu'.
3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro della Gioventu' ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma 2 realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento, si intendono sottratte all'applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro della Gioventu', specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.
5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al presente articolo, il Dipartimento della Gioventu' puo' inoltre stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di Comuni, ovvero una pluralita' di Province, possono altresi' essere realizzate previa stipula di convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2010, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.
 
Art. 4
Azioni e progetti destinati al territorio

1. Per l'Esercizio Finanziario 2010, nell'ambito della quota di € 47.905.980,60 di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di € 37.421.650,50 e' ripartita fra le Regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 7 ottobre 2010. In particolare, le risorse finanziarie in questione sono destinate al co-finanziamento, a valere sugli stanziamenti afferenti al medesimo anno 2010, degli Accordi di Programma Quadro (APQ) da sottoscriversi con tutte le Regioni nonche' con le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata.
2. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da Comuni e Province e' stabilita, per l'anno 2010, in € 10.484.330,10. In particolare, in conformita' all'art. 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad € 7.484.330,10 e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai Comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle Province.
3. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da Comuni e Province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.
 
Art. 5
Attivita' strumentali

1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventu' adeguate professionalita'.
2. Una ulteriore quota, non superiore al 2% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, e' destinata alle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, in ordine allo stato di realizzazione, da parte delle Regioni, degli Accordi di Programma Quadro di cui all'art. 4, comma 1.
 
Art. 6
Avanzo di gestione dell'Esercizio Finanziario 2009

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'Esercizio Finanziario 2009, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, mediante integrale assunzione di impegni contabili a favore dei suddetti Enti nella misura prevista dal decreto del Ministro della Gioventu' in data 2 novembre 2009, recante «Riparto, per l'anno 2009, delle risorse del Fondo per le politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -E.F. 2010-, ammontanti ad € 5.091.579,83, devono intendersi integralmente destinate al completamento delle azioni e dei progetti di interesse nazionale, di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della Gioventu' in data 2 novembre 2009.
Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro: Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 312.
 
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