IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, cosi' come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.); Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2006, con il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vitivinicola ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'art. 11 e dell'art. 14, commi 5, 8 e 24 della legge 20 febbraio 2006, n. 82; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2006, il quale stabilisce l'obbligo di procedere alla denaturazione delle fecce, prima della loro estrazione dalla cantina, mediante l'aggiunta di cloruro di litio; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto l'articolo 5, comma 4, del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilita' di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 citato e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di utilizzare i sottoprodotti della vinificazione per usi agronomici; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2010; Ritenuto necessario procedere alla modifica del decreto ministeriale 31 luglio 2006 per individuare il rivelatore da addizionare alle fecce di vino al fine di renderle idonee al loro utilizzo per fini agronomici;
Decreta:
Art. 1
All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2006, indicato in premessa, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis - Le fecce di vino destinate all'uso agronomico di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, devono invece essere denaturate con solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato all'Allegato III - punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/2010, avente un titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L'aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell'estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.» Il presente decreto e' inviato al competente Organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2010
Il Ministro: Galan |