Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 novembre 2010
Determinazione, per l'anno 2011, della misura del contributo dovuto alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «codice delle assicurazioni private»;
Visto l'art. 303 del predetto codice, ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2009, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 10/17533 del 30 luglio 2010, nella quale si rappresenta l'opportunita' di mantenere per il 2011 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5 % a suo tempo determinata per il 2010, pari a quella massima legislativamente prevista;
Visto il provvedimento n. 2843, in data 11 novembre 2010, dell'ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -, concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di confermare per l'anno 2011 l'aliquota contributiva nella misura del 5% pari a quella massima legislativamente prevista, stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a versare per l'anno 2011 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2011, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2011 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2011, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell' art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: Romani
 
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