Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 24 settembre 2010 |
Attuazione dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA e con IL MINISTRO DEL TURISMO
Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la definizione di criteri, condizioni e modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 emanati dalla Commissione (2006/C 319/01); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007; Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. |
| Art. 2 Contratto di sviluppo
1. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 3. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purche' si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo, ovvero nel caso di piccole e medie imprese (PMI) per almeno tre anni dalla ultimazione del programma di sviluppo esclusivamente nel caso in cui ricorrano, per il periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni previste dall'articolo 57, capo IV del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni. 2. Ai fini del presente decreto i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica. 3. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005. 4. I soggetti di cui al comma 2, sin alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'articolo 7, devono trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi; f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione; h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER. |
| Art. 3 Programma di sviluppo oggetto della proposta di contratto di sviluppo
1. La proposta di contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, puo' avere ad oggetto uno dei seguenti programmi: a) programma di sviluppo industriale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali; b) programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva, delle attivita' integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento; c) programma di sviluppo commerciale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento. 2. Il programma di sviluppo di cui al comma 1 puo' prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. Ove necessario, inoltre, si puo' provvedere nelle forme e con la modalita' della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalita' previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 3. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a: a) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) 22,5milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b); c) 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c). Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a: a) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) 12 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b); c) 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c). 4. I criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni, nonche' le specifiche priorita' riguardanti le istanze di cui al comma 1, in relazione alle linee di politica industriale e di sviluppo, sono riportati nell'allegato n. 4 al presente Decreto. I suddetti criteri e priorita' potranno essere modificati e potranno essere previste specifiche riserve di fondi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda le attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e con il Ministro del Turismo per quanto riguarda le linee di politica di sviluppo del turismo. 5. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, mediante sue direttive da adottarsi con decreto, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto. |
| Art. 4 Progetti d'investimento e spese ammissibili
1. I progetti d'investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II , III e IV. Ai fini dell'ammissibilita' e' richiesto che ciascun progetto sia organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del contratto di sviluppo, e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree rispettivamente indicate nei Titoli II e III. Per unita' produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, per l'investimento proposto dal soggetto proponente, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 3 I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non e' considerato una spesa ammissibile. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero entro un termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. 4. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attivita' economiche: a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; b) fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; c) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «Commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attivita' di cui alla sezione H della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del presente decreto; f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alle classi 59.14 «attivita' di proiezione cinematografica» e 59.20 «attivita' di registrazione sonora e di editoria musicale», nonche' alle attivita' di cui alla divisione 60 «attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; j) attivita' professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attivita' di cui alla sezione M della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto; l) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007; m) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto. Non sono altresi' ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Ulteriori precisazioni concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono contenute nell'allegato 1 al presente decreto. 5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento. |
| Art. 5 Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento. 2. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a), b,) e c), anche combinate tra loro, del Regolamento GBER. Le categorie di aiuto saranno limitate a quelle vigenti ed operative al momento della presentazione delle istanze e della concessione delle agevolazioni e saranno utilizzate secondo modalita' gia' definite da normative esistenti o nel mentre approvate. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione e' definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10. 4. In tutti i casi in cui la tipologia di aiuto lo consenta, le agevolazioni sono erogate secondo le modalita' definite nel contratto di cui all'articolo 10, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, e previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera g). |
| Art. 6 Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
1. L'istruttoria tecnica preliminare alla stipula del contratto di sviluppo e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Agenzia», ed e' svolta sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «MiSE», in base a quanto previsto da apposita convenzione. Gli oneri della convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, a carico delle risorse destinate ai contratti di sviluppo, non possono essere superiori alla misura massima fissata con decreto del MiSE, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima convenzione disciplina le modalita' di trasferimento dal MiSE all'Agenzia, sulla base dei fabbisogni, delle risorse finanziarie necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative ai progetti di sviluppo nonche' di quelle riguardanti le eventuali opere infrastrutturali di cui all'articolo 3, comma 2. E' fatto obbligo all'Agenzia di rendicontare periodicamente in ordine all'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e alle relative attivita' svolte, nonche' di fornire adeguate informazioni al MiSE, in ogni fase della procedura, con le modalita' stabilite dalla convenzione. |
| Art. 7 Fase di accesso e negoziazione
1. Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia, attraverso i sistemi informatici predisposti all'uopo dal MiSE con il supporto di quest'ultima, apposita istanza di accesso alla procedura di negoziazione. L'Agenzia provvede ad inviare l'istanza immediatamente al MiSE e alla Regione o alle Regioni dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un eventuale parere preliminare. L'istanza di accesso, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello predisposto dal MiSE e disponibile sui siti internet del MiSE stesso e dell'Agenzia, e' composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima completa della descrizione del programma di sviluppo, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli progetti d'investimento e degli eventuali progetti di prevalente sviluppo sperimentale e del loro ammontare, anche con l'indicazione delle imprese aderenti, degli organismi di ricerca ove presenti e degli istituti finanziari coinvolti e, infine, di eventuali infrastrutture pubbliche funzionali. Il MiSE rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo dell'istanza d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche da effettuare, ivi compresi il certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo, oltre alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessita' di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti. L'Agenzia, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilita' stabilite dal presente decreto e verificata la compatibilita' dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili e con le priorita' di cui all'articolo 3, comma 4, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, comunica al soggetto proponente: a) l'ammissibilita' dell'istanza di accesso; b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive stabilite dal MiSE, avvia la negoziazione con il proponente per verificare la validita' e la fattibilita' del programma di sviluppo e fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del contratto di sviluppo. Particolare attenzione e' posta alla combinazione ed all'utilizzo delle diverse forme di agevolazione utilizzabili, alla tempistica e alla cantierabilita' del programma di sviluppo, e, se previste, delle opere infrastrutturali. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, l'Agenzia verifica l'effetto incentivante delle agevolazioni secondo quanto prevede l'articolo 8 del Regolamento GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare almeno uno dei seguenti aspetti del progetto d'investimento: - incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto; - estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto; - incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto; - riduzione significativa dei tempi di realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto; - mancata realizzazione dell'investimento, in assenza di incentivi, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013, per i progetti d'investimento di cui al successivo Titolo II. L'Agenzia richiede al proponente, alle aderenti e agli enti pubblici coinvolti la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 3. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di cui al comma 1, ovvero entro 60 giorni nel caso in cui sia necessario indire un'apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia conclude la negoziazione e ne comunica l'esito ai soggetti proponenti. I termini di 30 e 60 giorni di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 2. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la negoziazione deve essere conclusa con esito negativo e l'Agenzia ne da' motivata comunicazione al soggetto proponente. |
| Art. 8 Presentazione della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale
1. La proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui al comma 2, completa della documentazione progettuale prevista al comma 3, e' presentata dal proponente all'Agenzia, che ne invia immediatamente copia alla Regione o alle Regioni interessate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, prorogabile una sola volta di non oltre 30 giorni. Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata o qualora quella presentata risulti incompleta, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa istanza di accesso e' considerata decaduta. La Regione o le Regioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta comunica/no le proprie osservazioni ed il proprio parere ed eventualmente la disponibilita' al cofinanziamento, specificandone la misura, all'Agenzia, che li trasmette immediatamente al MiSE. Nel caso in cui la Regione o le Regioni non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. 2. La proposta definitiva, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dal MiSE, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) presupposti e obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario; b) soggetto proponente ed eventuali altri soggetti beneficiari; c) investimenti relativi ai singoli progetti previsti; d) piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie. 3. Alla proposta definitiva deve essere allegata una scheda sintetica contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente e al complesso dei progetti d'investimento proposti. 4. Nel caso in cui la proposta di contratto riguardi piu' imprese e/o uno o piu' progetti d'investimento della stessa impresa, ad essa devono essere allegati, riferiti a ciascuna impresa ed a ciascun progetto i seguenti documenti: a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al progetto proposto; b) documento unico di regolarita' contributiva rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto; c) certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora non piu' valido il certificato presentato in fase di accesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1; d) documentazione attestante la disponibilita' degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilita' non puo' essere attestata da contratti di comodato; e) perizia giurata relativa alla conformita' urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti; f) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale; g) dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007. L'Agenzia potra' richiedere, ogni altra eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la successiva istruttoria tecnica. Tale documentazione deve essere predisposta secondo le specifiche tecniche previste dall'Agenzia. |
| Art. 9 Istruttoria e approvazione delle proposte di contratto di sviluppo
1. Entro 45 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di contratto di sviluppo e della documentazione progettuale di cui all'articolo 8, l'Agenzia provvede al relativo esame sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 45 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dall'Agenzia dovranno pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilita' della domanda. La suddetta sospensione del termine e' ammessa una sola volta. 2. Al termine dell'istruttoria, per le proposte ritenute ammissibili l'Agenzia ne da' comunicazione al MiSE, anche ai fini dell'eventuale notifica alla Commissione europea e alla/e Regione/i interessata/e. Entro 15 giorni, il MiSE indica all'Agenzia le modifiche, le integrazioni o correzioni da apportare alla proposta. Decorso tale termine, in assenza di rilievi da parte del suddetto Ministero, l'Agenzia approva la proposta di contratto di sviluppo. Per le proposte di contratto di sviluppo non ammissibili, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE ed alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo e le relative motivazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso. 3. Contestualmente all'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, l'Agenzia ne da' comunicazione ai proponenti e, anche ai fini dell'acquisizione degli atti che attestano l'avvenuta deliberazione dell'eventuale cofinanziamento regionale, alla Regione o alle Regioni interessate specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni. |
| Art. 10 Sottoscrizione del contratto di sviluppo
1. Entro 10 giorni dall'approvazione della proposta di contratto di sviluppo, di cui all'articolo 9, comma 2, l'Agenzia, il proponente e gli altri soggetti beneficiari, nonche' le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti, sottoscrivono il contratto di sviluppo, tenuto conto delle risorse disponibili nonche' delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali progetti di investimento soggetti a notifica. Il contratto e' predisposto dal MiSE sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'articolo 6. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero la data prevista per la sottoscrizione del contratto. 2. Il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, pure in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti. |
| Art. 11 Conferenza di servizi
1. Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attivita' sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulti necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne da' notizia al MiSE che indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto. 2. A seguito degli esiti della conferenza di servizi e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in conformita' alla determinazione conclusiva della stessa conferenza, il MiSE adotta un provvedimento di approvazione del programma dell'investimento che, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso comunque denominato necessari all'avvio del programma di sviluppo e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. |
| Art. 12 Variazioni successive alla sottoscrizione del contratto di sviluppo
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'Agenzia con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'Agenzia, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne da' comunicazione al MiSE. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del programma di sviluppo, l'Agenzia propone al MiSE la revoca delle agevolazioni, previa audizione degli interessati. 2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel contratto di sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto. 3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo. 4. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti d'investimento del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verifichera' che permanga comunque la validita' tecnico-economica del programma oggetto del contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sara' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare degli investimenti ammessi. |
| Art. 13 Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. Con cadenza mensile l'Agenzia comunica al MiSE dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di sviluppo, le proposte positivamente valutate nonche' quelle per le quali l'istruttoria si e' conclusa con esito negativo. Inoltre, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al MiSE un rapporto sulle attivita' svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di sviluppo sottoscritti e le eventuali revoche effettuate. 2. In ogni fase e stadio del procedimento il MiSE puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dell'Agenzia, sulla regolarita' dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Il MiSE presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. 4. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo II, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'articolo 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER. 5. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo IV, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'articolo 31 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER. |
| Art. 14 Aree territoriali e progetti ammissibili
1. I progetti di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato CE e previste dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 - 2013. 2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo: a) realizzazione di nuove unita' produttive; b) ampliamento di unita' produttive esistenti; c) diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente. 3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 4. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti d'investimento che non riguardino le attivita' economiche di cui all'articolo 4, comma 4. 5. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9 del Regolamento GBER ove piu' favorevoli. |
| Art. 15 Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto; b) opere murarie e assimilate; c) infrastrutture specifiche aziendali; d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile. 2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. 3. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo. 4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati. |
| Art. 16 Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, secondo una o piu' delle forme di cui all'articolo 5, comma 2. 2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.html 3. Le intensita' massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, riportate nell'allegato 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento cosi' come definiti nel Regolamento GBER e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensita' massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria. 4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. |
| Art. 17 Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER. |
| Art. 18 Notifica individuale
1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i progetti con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75% del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un progetto con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. E' altresi' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, di cui al precedente articolo 15, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro. |
| Art. 19 Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel contratto di sviluppo sottoscritto: a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 17; b) in caso di mancata realizzazione del progetto; c) in caso di non mantenimento dei beni per l'uso previsto e per il periodo indicato all'articolo 16, comma 4; d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo cui all'articolo 10, comma 2. Con il citato contratto sono altresi' disciplinate le modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
| Art. 20 Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a piccole e medie imprese che realizzano progetti d'investimento che non riguardino le attivita' economiche di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' a grandi imprese, che occupano meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato e' inferiore a 200 milioni di euro, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 2. I progetti di cui al comma 3 devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato CE previste dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. 3. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti: a) alla realizzazione di nuove unita' produttive; b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti; c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente. 4. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. |
| Art. 21 Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto; b) opere murarie e assimilate; c) infrastrutture specifiche aziendali; d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile. 2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilita' delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. 3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo. 4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. 5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati. |
| Art. 22 Forma ed intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, per le PMI nei limiti consentiti dal Regolamento GBER , per le grandi imprese (GI) nei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 al punto (42). Le agevolazioni sono concesse secondo una o piu' delle forme di cui all'articolo 5, comma 2. 2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.html 3. Le intensita' massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate nell'allegato 3. |
| Art. 23 Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER. |
| Art. 24 Notifica individuale
1. La sottoscrizione del contratto di sviluppo di cui all'articolo 10 e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea nei seguenti casi: - per i progetti presentati da PMI comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro; - per i progetti presentati da GI, come definite all'art. 20, con investimenti ammissibili superiori a 25 milioni di euro o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 milioni di euro. E' altresi' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, la concessione delle agevolazioni riguardanti le spese relative a consulenze connesse al progetto di investimento, di cui al precedente articolo 21, comma 3, qualora l'ammontare delle predette agevolazioni sia superiore a 2 milioni di euro. |
| Art. 25 Revoche
1. Relativamente alle revoche, alle modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e alle eventuali sanzioni amministrative, si applica quanto previsto all'articolo 19. |
| Art. 26 Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni previste dal presente decreto, in relazione ai progetti previsti dal presente Titolo: a) le imprese non operanti nei settori di attivita' indicati all'articolo 4, comma 4; b) organismi di ricerca ai sensi del Regolamento GBER. 2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale. |
| Art. 27 Progetti ammissibili
1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attivita' di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale. 2. I suddetti progetti possono essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 26 anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b); b) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
| Art. 28 Spese ammissibili e costi agevolabili
1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti: a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie; c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a); e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. 2. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne. 3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previste qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati. |
| Art. 29 Forma ed intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento GBER, in una o piu' delle forme di cui all'articolo 5, comma 2. 2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in piu' rate sono attualizzati/rivalutati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_ rates.html 3. L'intensita' di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non puo' superare: a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale; b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale. L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti. 4. Le intensita' di cui al precedente comma 3 sono maggiorate come segue: a) fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) fino a 15 punti percentuali e a concorrenza di un'intensita' massima dell'80% dei costi agevolabili, nei seguenti casi: 1) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - nessuna impresa sostiene da sola piu' del 70% dei costi agevolabili del progetto di collaborazione; - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti; 2) se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi agevolabili del progetto; - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; 3) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source. Ai fini dei, punti 1) e 2), della lettera b), il subappalto non e' considerato come una collaborazione effettiva. |
| Art. 30 Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal citato Regolamento (CE) n. 1998/2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal Regolamento GBER. |
| Art. 31 Notifica individuale
1. Per i progetti di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto la sottoscrizione del contratto di sviluppo e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. |
| Art. 32 Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto stabilito nel contratto di sviluppo sottoscritto: a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'articolo 30; b) in caso di mancata realizzazione del progetto; c) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di sviluppo di cui all'articolo 10, comma 2. Con il citato contratto sono altresi' disciplinate le modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2010
Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim: Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Galan
Il Ministro per la semplificazione normativa: Calderoli
Il Ministro del turismo: Brambilla Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 334. |
| Titolo IV
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico
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